Cassazione Penale, Ordinanza n. 24475/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la sua responsabilità per i reati ascritti. L'unico motivo di ricorso contestava la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: la censura non indicava in modo puntuale quali elementi della motivazione di merito fossero erronei o illogici, impedendo così al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto. Inoltre, la questione sollevata in cassazione non risultava previamente dedotta in appello; la Corte ha quindi rilevato anche il divieto di proporre in sede di legittimità censure nuove, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., come emergeva dal riepilogo dei motivi di gravame richiamato nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale degli elementi di censura, altrimenti è generico e inammissibile.
a pena di inammissibilità
In cassazione non possono essere dedotte censure non previamente formulate come motivi di appello; il ricorso non può introdurre questioni nuove rispetto al devolutum.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, autosufficienti e puntualmente riferite alla motivazione impugnata; una contestazione meramente assertiva o indeterminata integra inammissibilità per difetto di specificità.
- In sede di legittimità non è consentito proporre questioni nuove mai dedotte nei motivi di appello, salvo i casi espressamente ammessi dalla legge processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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