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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19304/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione consistente nel "daspo fuori contesto" con obbligo di presentazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Ha dedotto di aver compiuto un percorso rieducativo (trattamento presso il SERT, attività di volontariato), di aver ottenuto benefici dalla magistratura di sorveglianza (liberazione condizionale e affidamento in prova), di essere stato assolto in primo grado per fatti relativi alla normativa sugli stupefacenti e di non essere più sottoposto a misure restrittive della libertà personale, avendo trovato lavoro all'estero; per tali ragioni ha chiesto la cessazione della pericolosità sociale e la revoca della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il GIP aveva ritenuto "neutri" gli elementi prodotti e ha ritenuto che permangono le ragioni che giustificano l'esecuzione della misura. La Corte ha ritenuto la decisione non manifestamente illogica o contraddittoria e ha censurato la carenza probatoria del ricorrente (ad es. mancata documentazione del lavoro all'estero). Per il rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    applicata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • misura di prevenzione "daspo fuori contesto" (misura amministrativa/di prevenzione)

    la misura è stata mantenuta perché il giudice ha ritenuto che le esigenze di prevenzione e sicurezza sottostanti non siano venute meno, nonostante gli elementi di riabilitazione offerti dal ricorrente

  • normativa penale in materia di stupefacenti

    l'assoluzione o il decorso di misure penali può influire sulla valutazione della pericolosità, ma non determina automaticamente la revoca della misura di prevenzione se il giudice ritiene che permangano altre esigenze

Massime di principio

  • La revoca di una misura di prevenzione richiede la dimostrazione documentale del cambiamento delle circostanze che giustificarono la misura; mera dichiarazione non è sufficiente.
  • Gli atti di rieducazione o le assoluzioni possono essere valutati dal giudice, ma possono essere considerati "neutri" se non risultano idonei a dimostrare l'assenza di pericolo concreto e attuale.
  • La parte che chiede la revoca deve fornire prove concrete (es. documenti sul lavoro all'estero, certificazioni di percorso terapeutico, provvedimenti esecutivi che attestino la cessazione di misure restrittive) per indurre il giudice a riconsiderare la misura.
  • Il giudice può mantenere una misura di prevenzione anche in presenza di procedimenti o esiti penali favorevoli al ricorrente se ritiene che sussistano esigenze di prevenzione; il ripristino o la modifica della misura resta possibile in caso di nuove infrazioni.
  • In caso di rigetto del ricorso, è possibile l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi delle norme processuali vigenti.

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