Cassazione Penale, Sentenza n. 36901/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'appello di Morelli avverso la decisione del GIP di Avezzano che aveva mantenuto il titolo cautelare per il reato di tentato omicidio in concorso. La difesa ha prodotto come 'nova' l'audizione in incidente probatorio di persone offese e alcune riprese video (bar Madera), sostenendo che tali elementi incrinerebbero l'attendibilità del teste Abdullai (contraddizioni nelle versioni e discrepanze tra deposizioni e filmati, nonché la mancata conferma delle affermazioni circa il possesso/uso di un'arma e la contestata frase attribuita al ricorrente). Si deduceva difetto di motivazione e travisamento della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le presunte 'novità' fossero state adeguatamente valutate dal Tribunale (e, in precedenza, dal riesame e dalla Cassazione, con sentenza n.20536/2024) e che non emergesse elemento idoneo a rimuovere la prognosi di gravità indiziaria. Le immagini confermerebbero l'incontro al bar ma non smentirebbero la ricostruzione testimoniale (l'arma poteva essere occultata; lo scambio verbale non è ricostruibile dalle videocamere) e l'episodio è stato inquadrato come azione collettiva, per cui la condotta del singolo va valutata nel contesto del progetto criminoso. La Corte ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità (non è consentita una rivalutazione autonoma dei fatti già adeguatamente esaminati in sede di merito). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza»
La Corte interpreta 'indizi' come contenuti della prognosi: si richiede una qualificata probabilità di condanna valutata allo stato degli atti; gli indizi sono elementi di prova (diretti o critici) sottoposti a valutazione incidentale nel procedimento cautelare.
art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti e ai modi della valutazione cautelare: il giudice deve esaminare gli elementi probatori secondo le regole procedurali vigenti per la fase incidentale.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per spiegare il parametro di raffronto: la prognosi cautelare deve tenere conto delle regole di giudizio che saranno applicate nella decisione di merito (in particolare il parametro della prova oltre ogni ragionevole dubbio).
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata insieme ad altre norme come criterio di prudenza nella valutazione di elementi incerti o contraddittori, da considerare nella prospettiva prognostica.
Citato per indicare la composizione del Tribunale in sede di udienza cautelare (norma organizzativa richiamata nel contesto della decisione del Tribunale di L'Aquila).
Norma richiamata per disporre la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso e per disciplinare la cassa delle ammende.
Sez. IV, n. 40061 del 21.6.2012 (Tritella)
Giurisprudenza citata a supporto dell'idea che elementi di prova critica devono essere valutati con cautela anche in sede cautelare, tenendo conto della loro specifica natura ontologica.
Sez. I, n. 19759 del 17.5.2011 (Misseri)
Precedente citato per sottolineare che il giudizio prognostico deve proiettare il valore degli elementi di prova sulla futura decisione di merito e sulle regole che la governeranno.
Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828)
Principio richiamato sui limiti del controllo di legittimità: la Corte verifica la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, senza procedere a una rivalutazione autonoma dei fatti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina autonomamente i fatti già adeguatamente valutati dal giudice di merito; il sindacato di legittimità controlla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione.
- Per rimuovere una misura cautelare tramite nuove prove, la 'novità' deve essere realmente idonea a incidere sulla prognosi di gravità indiziaria e sul quadro probatorio complessivo.
- Il concetto di 'gravi indizi di colpevolezza' va interpretato come giudizio prognostico che richiede la qualificata probabilità di condanna, tenendo conto delle regole che disciplineranno la sentenza di merito.
- Le riprese video che confermano la presenza o l'incontro non smentiscono automaticamente una testimonianza verbale se non rendono oggettivamente impossibile quanto dichiarato (es. non riprendono conversazioni o particolari occultati).
- In ipotesi di azione collettiva, la condotta del singolo va valutata nel contesto del progetto comune: elementi individuali possono avere rilievo nella misura in cui incidono sulla partecipazione all'azione collettiva.
- Gli elementi critici (contraddizioni, discrepanze tra deposizioni e filmati) vanno valutati con le cautele proprie della prova critica; tali difformità possono essere decisivi solo se incidono in modo significativo sulla tenuta complessiva del quadro indiziario.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta normalmente condanna alle spese e, se ricorre colpa, anche la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
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