Sentenza del 27/04/2018 n. 1959 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - T.F.R.- Regime imponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il regime fiscale applicabile alle somme derivanti dal trattamento di fine rapporto (TFR) maturate fino al 31 dicembre 2000, distinguendo tra la sorte capitale e il cosiddetto rendimento. La sorte capitale, rappresentando l'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, è soggetta a tassazione separata. Le somme riconducibili al rendimento, invece, sono assoggettate alla ritenuta del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985.
La decisione
La sentenza stabilisce che, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il regime di tassazione separata previsto dagli articoli 16, comma 1, lettera a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 si applica esclusivamente alla sorte capitale del TFR. Alle somme derivanti dalla liquidazione del rendimento si applica invece la ritenuta del 12,50% prevista dall'articolo 6 della legge n. 482 del 1985. Non sono indicati nel testo gli esiti processuali concreti, i nomi delle parti o l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Art. 16, comma 1, lettera a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Non riportata testualmente
Prevede il regime di tassazione separata applicabile, tra l'altro, alle somme percepite in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro. Secondo il principio riportato, tale regime riguarda la sorte capitale del TFR maturata fino al 31 dicembre 2000.
Art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Non riportata testualmente
Disciplina le modalità della tassazione separata delle somme riconducibili alla cessazione del rapporto di lavoro, compresa la sorte capitale del TFR.
Art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482
Non riportata testualmente
Prevede l'applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, distinte dalla sorte capitale del TFR.
Massime di principio
- Nel trattamento fiscale del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 occorre distinguere analiticamente tra sorte capitale e rendimento: non tutte le somme ricevute alla cessazione del rapporto sono soggette allo stesso regime.
- La sorte capitale, direttamente collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, è soggetta a tassazione separata.
- La componente finanziaria o di rendimento può essere assoggettata a una ritenuta proporzionale del 12,50%, se riferita al periodo e alle condizioni individuate dalla normativa applicabile.
- In situazioni analoghe è necessario ricostruire la composizione della prestazione e verificare le date di maturazione, poiché il regime fiscale può cambiare in base al periodo cui le somme si riferiscono.
- Il principio riportato non consente di determinare l'esito processuale concreto né di identificare il vincitore, perché il testo non indica le parti né il dispositivo della sentenza.
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