Sentenza del 27/04/2018 n. 1967 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società di comodo - Disapplicazione - Presentazione istanza di interpello - Non obbligatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'applicazione della disciplina sulle società di comodo, sostenendo l'esistenza di situazioni oggettive che avevano reso impossibile conseguire i ricavi minimi previsti. La questione riguardava anche la mancata presentazione preventiva di un'istanza di interpello disapplicativo e se tale omissione impedisse al contribuente di far valere l'esimente in sede giudiziale.
La decisione
È stato affermato che, quando ricorrono situazioni oggettive che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi richiesti, la disciplina delle società di comodo non deve essere applicata. L'elenco delle situazioni oggettive non è tassativo. L'interpello disapplicativo costituisce una facoltà e non un obbligo del contribuente; la sua mancata presentazione non comporta sanzioni né preclude la possibilità di dimostrare l'esistenza dell'esimente davanti al giudice tributario. La valutazione delle circostanze oggettive può quindi essere effettuata anche in sede contenziosa.
Norme richiamate
Disciplina fiscale delle società di comodo
La disciplina non si applica quando la società dimostra l'esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi. Le circostanze rilevanti non costituiscono un elenco chiuso.
Norme sull'interpello disapplicativo
La presentazione dell'interpello è una facoltà del contribuente e non un presupposto obbligatorio per ottenere il riconoscimento dell'esimente. L'omissione dell'interpello non è sanzionata e non impedisce al giudice tributario di valutare le situazioni oggettive dedotte dalla società.
Massime di principio
- La mancata presentazione di un interpello facoltativo non dovrebbe, di per sé, comportare la perdita del diritto di far valere l'esimente in sede amministrativa o giudiziale.
- Per escludere l'applicazione della disciplina sulle società di comodo è essenziale dimostrare concretamente che circostanze oggettive, non imputabili o comunque indipendenti dalla mera volontà della società, abbiano impedito il conseguimento dei ricavi richiesti.
- L'elenco delle cause di disapplicazione non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo: possono rilevare anche situazioni non espressamente previste, purché adeguatamente documentate e causalmente collegate all'impossibilità di produrre ricavi.
- Il giudice tributario può valutare direttamente la sussistenza delle situazioni oggettive, anche se il contribuente non ha previamente presentato un interpello all'Amministrazione finanziaria.
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