Sentenza del 27/04/2018 n. 258 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Deduzione costi lavoro - riduzione monte ore - onere della prova - applicazione tariffa media.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la determinazione dei costi di lavoro relativi a un operaio specializzato assunto con contratto part-time orizzontale di due ore giornaliere. Sosteneva che il monte ore dovesse essere ulteriormente ridotto del 20% per tempi morti e pause e che la tariffa oraria applicabile dovesse essere quella minima prevista dalla contrattazione collettiva, pari a 7,27 euro, anziché la tariffa media di 18 euro applicata dall'Ufficio. Deduceva inoltre errori di calcolo nella quantificazione dei costi e chiedeva l'annullamento dell'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto non applicabile l'ulteriore riduzione del 20% perché l'orario giornaliero di sole due ore, trattandosi di part-time orizzontale, rendeva irragionevole presumere ulteriori tempi morti o pause, in contrasto con i principi di efficienza ed economicità dell'attività commerciale. Ha inoltre ritenuto corretta la tariffa media di 18 euro, poiché il contribuente non aveva provato quanto fosse stato effettivamente corrisposto al lavoratore; la tariffa collettiva di 7,27 euro costituisce infatti un minimo derogabile in senso migliorativo dal contratto individuale. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Contrattazione collettiva di settore
Il valore previsto dalla contrattazione collettiva costituisce il trattamento economico minimo garantito al lavoratore, ma può essere superato da un accordo individuale più favorevole. La sola produzione del contratto collettivo non dimostra quindi l'effettivo importo corrisposto.
Principi di efficienza ed economicità dell'organizzazione commerciale
La quantificazione dei costi deve essere coerente con il concreto funzionamento dell'attività economica. In presenza di un orario giornaliero molto ridotto, non è ragionevole presumere automaticamente ulteriori tempi morti o pause tali da ridurre ancora il monte ore lavorato.
Principio dell'onere della prova a carico del contribuente
Chi pretende di dedurre costi in una misura diversa da quella determinata dall'Ufficio deve fornire una prova puntuale dell'effettivo sostenimento e dell'importo corrisposto, mediante documentazione idonea e non tramite mere deduzioni generiche.
Massime di principio
- Quando si contestano costi del lavoro considerati ai fini fiscali, il contribuente deve dimostrare documentalmente l'importo realmente pagato, ad esempio tramite contratto individuale, buste paga, bonifici, registri contabili e altra documentazione coerente.
- Il minimo retributivo previsto dal contratto collettivo non costituisce necessariamente il costo effettivo del lavoro: in assenza di prova contraria, l'Amministrazione può valorizzare una tariffa media di mercato se adeguatamente motivata e riferita a prestazioni analoghe.
- Le riduzioni forfettarie per tempi morti, pause o inefficienze non sono automaticamente applicabili; devono essere compatibili con l'orario concreto, con il tipo di part-time e con l'organizzazione effettiva dell'attività.
- Nel part-time orizzontale con poche ore giornaliere, una significativa riduzione ulteriore del monte ore può essere ritenuta contraria alla logica economica dell'impresa, salvo prova specifica delle pause o dei periodi improduttivi.
- La contestazione della metodologia dell'Ufficio deve essere accompagnata da una ricostruzione alternativa precisa, documentata e coerente; una censura generica non è sufficiente a superare la quantificazione presuntiva o comparativa dell'Amministrazione.
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