Sentenza del 27/04/2018 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Asti
Determinazione del tributo in presenza di più supporti fisici e/o più messaggi pubblicitari (cartellonistica stradale). Prevalenza del numero di messaggi sulla quantità dei mezzi utilizzati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo enuncia un principio sulla determinazione del tributo relativo alla pubblicità mediante cartellonistica stradale, in presenza di più supporti fisici o di più messaggi pubblicitari. La base di calcolo non è costituita automaticamente dalla somma delle superfici materiali dei diversi supporti, ma dal numero e dalla superficie dei messaggi pubblicitari autonomi. Quando più dispositivi, anche territorialmente distinti, riportano in sequenza messaggi riferiti allo stesso soggetto e sono collegati da un nesso inscindibile, essi devono essere considerati come un unico messaggio e l'imposta va calcolata su un'unica superficie. Al contrario, se sullo stesso supporto sono presenti messaggi riferiti a soggetti diversi, ciascun messaggio costituisce un'autonoma manifestazione pubblicitaria e il tributo deve essere determinato separatamente per ciascuno di essi.
La decisione
Non è riportato il contenuto integrale della sentenza né il dispositivo finale. Dal principio enunciato risulta tuttavia che, ai fini tributari, prevale il numero dei messaggi pubblicitari autonomi rispetto al numero dei supporti fisici utilizzati: più supporti collegati e riferiti allo stesso soggetto possono rilevare come un unico messaggio, mentre più messaggi riferiti a soggetti diversi devono essere tassati singolarmente anche se collocati sulla medesima superficie.
Massime di principio
- La superficie imponibile non coincide necessariamente con la somma delle superfici fisiche dei cartelli o degli altri supporti pubblicitari.
- Per stabilire il numero delle imposizioni occorre verificare quanti messaggi pubblicitari autonomi siano effettivamente presenti, considerando il contenuto, il soggetto pubblicizzato e l'eventuale collegamento inscindibile tra i diversi dispositivi.
- Più pannelli o supporti disposti in sequenza possono essere trattati come un'unica pubblicità quando compongono un messaggio unitario riferito allo stesso soggetto.
- Messaggi distinti riferiti a soggetti diversi restano autonomamente imponibili anche quando sono collocati sullo stesso mezzo o sulla stessa superficie.
- In caso di contestazione, è decisivo documentare la struttura complessiva della campagna pubblicitaria, la sequenza dei supporti, l'unitarietà del messaggio e i soggetti pubblicizzati.
Testo integrale
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