Sentenza del 27/04/2018 n. 1960 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Cessione di energia elettrica - Base imponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che l'accisa liquidabile deve essere esclusa dalla base imponibile IVA se il relativo onere non è stato addebitato al cessionario. Il testo non indica gli estremi della decisione né l'esito formale del ricorso, ma il principio applicato favorisce il soggetto che sosteneva l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile IVA nelle cessioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 633/1972. La questione è se l'importo dell'accisa, pur liquidabile, debba essere incluso nella base imponibile IVA quando non risulti addebitato al cessionario. La sentenza afferma che, in assenza dell'addebito dell'onere di accisa al cessionario, tale importo non concorre alla base imponibile IVA.
Norme richiamate
Art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Ai fini di quanto previsto dall'art. 13 del d.P.R. 633 del 26 ottobre 1972
Nelle cessioni di energia elettrica, l'importo dell'accisa non rientra nella base imponibile IVA quando il relativo onere non è stato addebitato al cessionario.
Massime di principio
- Per determinare la base imponibile IVA occorre verificare non solo se un tributo sia astrattamente liquidabile, ma anche se il relativo onere sia stato effettivamente addebitato al cessionario.
- Nelle cessioni di energia elettrica, l'accisa può essere esclusa dalla base imponibile IVA quando manca l'addebito dell'onere al cliente.
- La qualificazione contabile o fiscale di un importo come accisa non è sufficiente, da sola, per includerlo nella base imponibile: rileva anche il concreto trasferimento dell'onere economico al cessionario.
- Per applicare correttamente il principio in casi analoghi è necessario esaminare fatture, contratti e documentazione contabile, verificando chi abbia effettivamente sopportato l'onere dell'accisa.
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