Sentenza del 27/04/2018 n. 1846 - Comm. Trib. Prov. Milano
Omesso versamento imposte - Regolarizzazione - Successiva presentazione di dichiarazione integrativa a favore - Compensazione nuovo credito con i versamenti effettuati - Emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'omesso versamento delle imposte risultanti dalla prima dichiarazione dei redditi. Dopo aver ricevuto il preavviso di irregolarità, il contribuente aveva regolarizzato la propria posizione mediante il pagamento rateale delle somme dovute. Successivamente aveva presentato una dichiarazione integrativa a proprio favore, facendo emergere un nuovo credito e chiedendone la compensazione con i versamenti già effettuati. Il motivo centrale era stabilire se il contribuente potesse emendare la dichiarazione originaria, anche dopo la scadenza del termine ordinario e nel corso del contenzioso, per correggere un errore a suo danno.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta illegittima. È stato affermato che la dichiarazione dei redditi, quando contiene errori a danno del contribuente, è emendabile in qualsiasi momento, anche in sede contenziosa. Poiché l'omesso versamento risultante dalla dichiarazione originaria era stato regolarizzato mediante i pagamenti effettuati dopo il preavviso di irregolarità, l'Amministrazione non poteva emettere una successiva cartella ignorando la dichiarazione integrativa e i versamenti già eseguiti. La cartella è quindi risultata illegittima.
Norme richiamate
Principio generale di emendabilità della dichiarazione tributaria
La dichiarazione dei redditi errata a danno del contribuente può essere emendata in qualsiasi momento, anche in fase contenziosa.
Il contribuente può correggere errori contenuti nella dichiarazione originaria quando tali errori abbiano determinato una maggiore imposta o un minor credito, senza essere necessariamente vincolato alla dichiarazione inizialmente presentata.
Disciplina della dichiarazione integrativa a favore del contribuente
La dichiarazione integrativa può far emergere un credito spettante al contribuente, utilizzabile anche mediante compensazione con imposte o somme già versate, purché il credito sia effettivo e adeguatamente documentato.
Disciplina della riscossione conseguente al controllo della dichiarazione
La riscossione non può fondarsi automaticamente sulla dichiarazione originaria quando il contribuente dimostri di avere successivamente corretto un errore e di avere già regolarizzato la posizione mediante pagamenti validi.
Massime di principio
- Una dichiarazione fiscale non è intangibile quando contiene un errore a danno del contribuente: l'errore può essere fatto valere anche oltre il termine ordinario e, in determinate condizioni, durante il contenzioso.
- L'Amministrazione deve considerare la situazione fiscale effettiva del contribuente, inclusi dichiarazioni integrative, pagamenti effettuati e crediti correttamente documentati, e non può basarsi soltanto sul dato formale della dichiarazione originaria.
- Quando il contribuente ha già regolarizzato l'omesso versamento, una cartella successiva deve tenere conto dei pagamenti eseguiti; in caso contrario, può risultare illegittima per inesistenza o riduzione della pretesa.
- La compensazione del credito derivante dalla dichiarazione integrativa richiede che il credito sia effettivo, spettante e comprovabile secondo la disciplina applicabile; la possibilità di correggere la dichiarazione non elimina gli eventuali obblighi formali e probatori.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare la dichiarazione originaria, quella integrativa, il preavviso di irregolarità, le ricevute dei versamenti e ogni comunicazione dell'Amministrazione, così da dimostrare sia l'errore sia l'avvenuta regolarizzazione.
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