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Ordinanza

Ordinanza n. 2569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604801

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare contro il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione del provvedimento della Questura di Latina, con il quale era stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego era motivato da incongruenze lavorative, fiscali e abitative risultanti dai controlli nella banca dati utilizzata dall'amministrazione. In particolare, l'amministrazione aveva rilevato che l'interessato non aveva prodotto la documentazione lavorativa e abitativa richiesta in sede procedimentale e che il contratto di lavoro era cessato dopo soli sei giorni lavorativi, con una contribuzione complessiva di 87 euro. L'appello contestava quindi, in sede cautelare, la legittimità del diniego e chiedeva la riforma dell'ordinanza reiettiva del TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il provvedimento della Questura fosse fondato su elementi non smentiti dall'appellante, ossia le incongruenze lavorative, fiscali e abitative, la mancata produzione della documentazione richiesta e la cessazione del rapporto di lavoro dopo appena sei giorni. Il Collegio ha inoltre richiamato la funzione della normativa sui flussi migratori, volta a prevenire ingressi fraudolenti, e ha affermato che i requisiti necessari alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro devono sussistere già al momento dell'ingresso. Ha escluso che, in tale fase, lo straniero disponga di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno, rilevando che il nulla osta può essere revocato a seguito di controlli posticipati sull'effettiva sussistenza dei requisiti. È stata richiamata la precedente giurisprudenza secondo cui, al momento dell'ingresso, lo straniero vanta soltanto una legittima aspettativa allo svolgimento di un lavoro stagionale per un periodo circoscritto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo al diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il fumus boni iuris difetta quando il provvedimento amministrativo sia fondato su incongruenze lavorative, fiscali e abitative, sulla mancata produzione della documentazione richiesta e sulla cessazione quasi immediata del rapporto di lavoro, senza che l'interessato abbia fornito elementi idonei a smentire tali circostanze.
  • La normativa sui flussi migratori è funzionale a prevenire ingressi fraudolenti nel territorio dello Stato; pertanto, i requisiti necessari alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro devono sussistere al momento dell'ingresso dello straniero.
  • Il nulla osta all'ingresso per lavoro non attribuisce automaticamente allo straniero un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno, potendo essere revocato quando controlli successivi accertino l'assenza dei requisiti legittimanti.
  • Al momento dell'ingresso in Italia, lo straniero ammesso nell'ambito dei flussi migratori dispone, secondo il principio richiamato dal giudice, di una legittima aspettativa allo svolgimento del lavoro previsto, non di un diritto incondizionato al rilascio del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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