Cassazione Penale, Ordinanza n. 25628/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla sola pena dell'ammenda per la realizzazione abusiva di opere edilizie, dichiarando invece estinti per prescrizione gli altri reati contestati. L'impugnazione è stata poi trasmessa alla Corte di cassazione sul presupposto dell'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola ammenda. La Corte rileva che il ricorso è inammissibile: il primo motivo è inammissibile perché fondato su richieste istruttorie; il secondo è inammissibile perché invoca l'estinzione del reato per prescrizione senza confrontarsi adeguatamente con la decisione impugnata, rispetto alla quale, in ragione della data dell'accertamento, avrebbe dovuto trovare applicazione il diverso istituto dell'improcedibilità.
Norme richiamate
L'impugnazione è stata ritenuta inammissibile per difetti che ne impediscono l'esame nel merito, con applicazione della disciplina dell'inammissibilità del ricorso.
È richiamato implicitamente il tema dell'estinzione del reato, ma la Corte osserva che, nella prospettiva della decisione impugnata, avrebbe dovuto considerarsi il diverso istituto dell'improcedibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte valorizza la presenza di richieste istruttorie e il difetto di specifico confronto con la sentenza impugnata come ragioni di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile quando il motivo si risolve in richieste istruttorie non compatibili con il giudizio di legittimità o comunque non consente un controllo sulla decisione impugnata.
- Il motivo che prospetta l'estinzione del reato deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio della sentenza impugnata e con il corretto istituto processuale applicabile in relazione alla data dell'accertamento; altrimenti è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito riguarda condanna alla sola pena dell'ammenda e l'impugnazione è trasmessa per il presupposto dell'inappellabilità, la Corte può arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità senza esaminare il merito.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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