Cassazione Penale, Sentenza n. 11543/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pistilli impugnava l'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva rigettato la sua istanza ex art. 670 c.p.p. volta a dichiarare la non esecutività della sentenza della Corte di appello di Roma del 6/7/2022 per mancata notificazione dell'estratto contumaciale. Il Tribunale aveva ritenuto che, per effetto della disciplina transitoria dell'art. 15-bis legge 28/4/2014 n.67, la notificazione dell'estratto fosse a carico dell'imputato e che l'imputato fosse comunque a conoscenza del processo (avendo nominato un difensore e poi rinunciato), con conseguente consumazione del diritto di impugnazione. Pistilli deduceva che il modello applicabile era quello contumaciale, che richiede necessariamente la notificazione dell'estratto per assicurare la conoscenza della sentenza e l'esercizio dell'impugnazione, e che l'assenza di tale notifica non può essere surrogata da un presunto disinteresse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha dichiarato non esecutiva la sentenza n. 7757 del 6 luglio 2022 della Corte di appello di Roma e ha disposto che la cancelleria della Corte di appello di Roma notifichi a Pistilli l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza. La Corte ha motivato che, essendo Pistilli stato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della legge n.67/2014, il processo doveva proseguire secondo il modello contumaciale e la notificazione dell'estratto era obbligatoria; in assenza di tale notificazione non sono decorsi i termini per proporre impugnazione e la sentenza non è divenuta esecutiva. La Corte ha agito direttamente ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i), c.p.p., e ha disposto la comunicazione del provvedimento alla Corte di appello di Roma e al Procuratore competente per gli ulteriori provvedimenti di esecuzione (anche in considerazione di altre pene unificate ex art. 663 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sulla declaratoria di non esecutività per vizi relativi alla notificazione: il ricorso era proposto ai sensi di tale articolo per ottenere la non esecutività del titolo per mancata notificazione dell'estratto contumaciale.
art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 118)
Disciplina transitoria che stabilisce che, in caso di contumacia dichiarata prima della sua entrata in vigore, il processo prosegue nelle forme contumaciali; da ciò deriva l'obbligo di notificazione dell'estratto ai sensi del modello contumaciale.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che regola la notificazione della sentenza in caso di contumacia (pro-tempore vigente): la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello doveva essere notificata all'imputato secondo questa disposizione e che l'omissione ha impedito la decorrenza dei termini di impugnazione.
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di adottare direttamente, senza rinvio, provvedimenti incidentali o consequenziali all'annullamento; la Corte l'ha usata per dichiarare direttamente la non esecutività e ordinare la notificazione dell'estratto.
Riferimento alle pene unificate: la sentenza è stata comunicata al pubblico ministero che gestisce le esecuzioni unificate per adottare i provvedimenti consequenziali.
Massime di principio
- Se la contumacia è stata dichiarata prima dell'entrata in vigore della legge n.67/2014, il processo prosegue secondo il modello contumaciale: la notificazione dell'estratto è obbligatoria e insostituibile per l'effetto di rendere esecutiva la sentenza.
- La mancata notificazione dell'estratto contumaciale impedisce l'avvio dei termini per proporre impugnazione e rende la sentenza non esecutiva fino a che la notificazione non sia eseguita.
- Il presunto "disinteresse" o la mancata cura degli interessi processuali da parte dell'imputato non surroga l'obbligo di notificare l'estratto; soltanto la prova di una effettiva conoscenza della sentenza e di un successivo conferimento di mandato al difensore con impugnazione regolarmente proposta può far decorrere i termini d'impugnazione.
- Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare la esecutività del titolo sulla base di mere deduzioni circa la conoscenza o il comportamento dell'imputato in assenza di elementi concreti che dimostrino la decorrenza dei termini di impugnazione.
- La Corte di Cassazione, quando ricorrono i presupposti, può annullare senza rinvio e adottare direttamente le statuizioni consequenziali (ad es. declaratoria di non esecutività e ordine di notificazione) ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
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