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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35488/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Potenza, che aveva confermato la decisione di primo grado. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa. Con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il testo non specifica il reato contestato né la pena inflitta. La parte civile ha depositato memoria il 8 settembre 2026, con nota spese; la decisione è stata pronunciata il 22 settembre 2026.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito perché meramente reiterativo e, comunque, manifestamente infondato: la motivazione d’appello aveva spiegato, sulla base delle circostanze e delle modalità del fatto e delle risultanze dibattimentali, la condizione di vulnerabilità della persona offesa, legata all’età avanzata. Anche il secondo motivo è stato ritenuto reiterativo e manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata, con richiamo alla decisione di primo grado, all’assenza di elementi positivi valorizzabili e alla presenza di una precedente condanna per reati specifici. La Corte ha inoltre rilevato che non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione del giudice di merito non sia arbitraria o illogica e sia sufficientemente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, perché tardiva.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5, c.p.

    le circostanze e modalità del fatto abbiano rivelato una condizione di vulnerabilità della p.o. legata alla propria età avanzata

    La minorata difesa è stata ritenuta sussistente sulla base delle circostanze concrete del fatto, che avevano evidenziato la vulnerabilità della persona offesa in ragione dell’età avanzata.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

    La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni spettano alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto dei criteri legali; in cassazione non è ammessa una nuova valutazione della congruità della pena se la decisione è adeguatamente motivata e non è arbitraria o illogica.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a reiterare le censure già sottoposte al giudice d’appello, senza confrontarsi in modo idoneo con la motivazione impugnata, è inammissibile; può esserlo anche quando la motivazione di merito risulti immune dai vizi denunciati.
  • La circostanza aggravante della minorata difesa può essere riconosciuta quando le circostanze e le modalità concrete del fatto rivelino una condizione di vulnerabilità della persona offesa, anche in ragione dell’età avanzata.
  • Nel negare le attenuanti generiche il giudice di merito non deve esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto o risultante dagli atti: è sufficiente indicare gli elementi negativi ritenuti decisivi o l’assenza di elementi positivi valorizzabili.
  • La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sia adeguatamente motivata e non sia frutto di arbitrio o di illogicità.
  • La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile può essere rigettata quando sia tardiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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