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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4562/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per l'inutilizzabilità della testimonianza del teste di riscontro Iordan Robert David Daniel, asseritamente ascoltato senza le garanzie dell'esame "assistito" nonostante fosse imputato in procedimento connesso (ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett. c) c.p.p.). Il ricorrente sostiene che, ai sensi dell'art. 197-bis e dell'art. 64, c. 3-bis c.p.p., le dichiarazioni rese da un coimputato in procedimento connesso sarebbero utilizzabili solo se rese nell'ambito delle garanzie previste, e chiede l'annullamento della condanna perché la prova di riscontro sarebbe decisiva per la condanna stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il ricorrente non ha specificato né dimostrato la decisività, rispetto al complesso probatorio, della testimonianza ritenuta inutilizzabile. La Corte ha richiamato il principio per cui la testimonianza di riscontro alla persona offesa non assume necessariamente carattere decisivo e che le dichiarazioni della vittima possono conservare valore probatorio dopo un attento giudizio di attendibilità anche senza riscontri formali. Pertanto è stata confermata la decisione impugnata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Disciplina la connessione di procedimenti e quando soggetti coinvolti in processi connessi possano essere considerati parti rilevanti ai fini dell'assunzione di prove; nel caso in esame è il quadro normativo che legittima la contestazione sulla qualità del teste come possibile coimputato in procedimento connesso.

  • art. 197-bis c.p.p.

    Prevede che l'imputato di reato 'reciproco' che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assuma la veste di testimone assistito, con specifiche garanzie procedurali; se ciò non avviene, le dichiarazioni rischiano di essere considerate inutilizzabili.

  • art. 64, comma 3-bis c.p.p.

    Stabilisce limiti all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone che ricoprono la qualità di imputato in procedimenti connessi se rese senza le garanzie previste; è la norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità della testimonianza.

  • art. 192, comma terzo c.p.p.

    Regola i riscontri alle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ricordato che elementi di conforto esterni non vanno confusi con riscontri ex art. 192(3) e non devono essere considerati necessariamente come prove autonome che sostengano ogni segmento della narrazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e il pagamento di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile per colpa; è la norma applicata per la condanna di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando si censura l'utilizzabilità di una prova dichiarativa per vizi formali (es. mancato esame 'assistito' di un coimputato), in cassazione è necessario indicare con chiarezza quali atti sono affetti dal vizio e dimostrare la loro incidenza decisiva sul complesso probatorio: la mera affermazione dell'inutilizzabilità è insufficiente.
  • La testimonianza di riscontro a favore delle dichiarazioni della persona offesa ha natura di conferma esterna e, di per sé, non sempre costituisce prova decisiva; l'eventuale esclusione di tale testimonianza non comporta automaticamente la caduta della decisione di condanna se permangono altri elementi probatori e la dichiarazione della vittima resta valutabile.
  • Se un teste è anche imputato in procedimento connesso, secondo art. 197-bis c.p.p. dovrebbe essere sentito con le garanzie previste; tuttavia, l'assenza di detto rito può rendere la sua dichiarazione inutilizzabile solo se il ricorrente dimostra la rilevanza decisiva di quella dichiarazione nel giudizio.
  • Il giudizio di utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa richiede un attento esame di credibilità e attendibilità; i riscontri esterni servono a escludere intenti calunniatori ma non sono sempre necessari per conferire efficacia probatoria alla sua testimonianza.
  • In fase di impugnazione in cassazione, l'onere di specificazione e di contestualizzazione dell'atto viziato è stringente: i motivi generici o apodittici comportano l'inammissibilità del ricorso.

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