Sentenza n. 7601/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11153/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 27 novembre 2025 di approvazione delle graduatorie per contributi a interventi turistici nei comprensori montani e sciistici, con collocazione della richiedente tra i soggetti utilmente in graduatoria ma non finanziati; sentenza del TAR Lazio che ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto un contributo nell’ambito dell’avviso pubblico ministeriale per interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di impianti di risalita e di innevamento artificiale. Ottenuto il punteggio di 45/100, era stata inserita nella graduatoria degli idonei non finanziati, mentre la soglia minima utile risultava pari a 65 punti. In primo grado aveva impugnato la graduatoria con un ricorso che esponeva la sequenza procedimentale, dichiarava di agire «al buio» e si riservava motivi aggiunti dopo l’accesso agli atti, ma non indicava specifiche censure di legittimità. Dopo aver ottenuto i verbali della Commissione e la nota del RUP il 4 febbraio 2026, aveva proposto motivi aggiunti, notificati il 3 aprile 2026, contestando, tra l’altro, la violazione dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924, la violazione dell’avviso e dei principi di trasparenza e soccorso istruttorio, difetti di istruttoria e motivazione, illogicità e disparità di trattamento, nonché l’attribuzione dei punteggi per gli impegni bancari, il dettaglio della documentazione tecnica e il possesso di autorizzazioni. In appello ha dedotto l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 40 e 41 c.p.a., sostenendo che le ragioni del punteggio erano conoscibili solo dopo l’accesso, e l’erroneità della decisione sui motivi aggiunti per violazione dell’art. 43 c.p.a.; ha riproposto le censure di merito.
La decisione
L’appello è respinto. Il Consiglio di Stato conferma che il ricorso introduttivo era privo dei motivi specifici richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.: non conteneva neppure l’indicazione, anche generica e con riserva di successiva precisazione, di possibili vizi, ma soltanto una ricostruzione dei fatti, la dichiarazione di voler impugnare «al buio» e una domanda di annullamento. L’accesso agli atti aveva quindi carattere esplorativo; inoltre, la griglia dell’avviso e il punteggio complessivo consentivano già di percepire la possibile mancata o insufficiente valutazione di alcuni criteri. La conseguente inammissibilità del ricorso principale travolge i motivi aggiunti propri, in quanto accessori e dipendenti dalla domanda originaria, impedendone l’esame nel merito. Il Collegio condivide anche la valutazione subordinata di tardività: se considerati come ricorso autonomo, i motivi aggiunti notificati il 3 aprile 2026 erano successivi alla scadenza del termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. Le censure di merito riproposte in appello non sono pertanto esaminate. L’appellante è condannata alle spese del grado, liquidate in € 2.000 in favore di ciascuna parte costituita, esclusa la società costituita solo formalmente.
Norme richiamate
art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.
A fronte di quanto rilevato dal Tar, che qui si condivide, trova quindi applicazione la disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 40 disposizione a norma del quale «i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili» con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la loro mancanza determina l’inammissibilità e non può essere supplita dal giudice mediante un’integrazione delle lacune difensive.
Il ricorso per motivi aggiunti di cui all’art. 43 c.p.a., che ammette «nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte», riveste infatti natura strumentale e accessoria rispetto al ricorso introduttivo integrandone il thema decidendum nei limiti della domanda proposta e, nel caso di motivi aggiunti propri, di dipendenza.
I motivi aggiunti propri, diretti a introdurre ulteriori vizi a sostegno della domanda già proposta, hanno natura accessoria e dipendente dal ricorso introduttivo e ne seguono la sorte processuale.
Corretta è, infine, la subordinata valutazione del Tar circa la tardività dei motivi aggiunti anche quando considerati alla stregua di un ricorso autonomo in quanto notificati il 3 aprile 2026 a termine decadenziale ex art. 29 c.p.a. già spirato.
L’impugnazione proposta autonomamente oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a. è tardiva; nel caso concreto il termine era già scaduto al momento della notifica dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve indicare censure specifiche sui vizi di legittimità dell’atto impugnato. La mera esposizione dei fatti, la riserva di formulare motivi dopo l’accesso agli atti e una domanda generica di annullamento non soddisfano tale requisito; il giudice non può integrare le lacune difensive senza compromettere la propria terzietà e la parità delle parti.
- L’accesso agli atti non giustifica un ricorso privo di qualsiasi censura quando il ricorrente non prospetti neppure in forma generica possibili vizi e la documentazione già pubblicata consenta di individuare profili di lesività da contestare; in tale situazione la richiesta di accesso può assumere carattere meramente esplorativo.
- I motivi aggiunti propri, che introducono nuove ragioni a sostegno della domanda originaria, hanno natura accessoria e dipendente dal ricorso introduttivo e ne seguono la sorte: l’inammissibilità di quest’ultimo preclude lo scrutinio dei motivi aggiunti.
- Se i motivi aggiunti sono considerati come ricorso autonomo, devono comunque rispettare il termine decadenziale per l’impugnazione; la loro proposizione oltre il termine comporta irricevibilità per tardività.
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