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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31118/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del GIP (12/12/2023) che convalidava il Daspo con obbligo di presentazione disposto dal Questore di Crotone il 04/12/2023. Il ricorrente denunciava la violazione del termine di 48 ore previsto dall'art. 6, L. n. 401/1989 per l'esercizio del diritto di difesa: il provvedimento è stato notificato l'11/12/2023 alle ore 10:35, mentre la convalida è stata depositata dal GIP il 12/12/2023 alle ore 12:15 (prima del decorso delle 48 ore). Il difensore aveva comunque trasmesso una memoria difensiva via PEC il 12/12/2023 alle ore 19:54, ma il giudice aveva già provveduto prima di poter valutarla.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida nella parte relativa all'obbligo di presentazione. È stata dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 04/12/2023 limitatamente all'obbligo di comparire presso gli uffici di polizia; resta intatta la parte amministrativa del Daspo riguardante il divieto di accesso a impianti/manifestazioni. La cancelleria è stata incaricata di comunicare il dispositivo al Questore di Crotone.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    La Corte interpreta che dal momento della notifica del provvedimento di polizia decorrono 48 ore utili per l'esercizio del diritto di difesa; una convalida intervenuta prima di tale termine è viziata perché priva di rispetto del termine a difesa.

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    La convalida anteriore al decorso del termine a difesa integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), sicché l'ordinanza di convalida va annullata senza rinvio e la misura imposta perde efficacia nella parte relativa all'obbligo di presentazione.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex multis: Sez. 3, n. 20366/2020; n. 15973/2020; n. 8678/2016; n. 15089/2016)

    Richiamata la consolidata giurisprudenza secondo cui la convalida intervenuta prima del decorso delle 48 ore va annullata senza rinvio e determina la perdita di efficacia della misura dell'obbligo di presentazione, pur lasciando indenne la componente amministrativa del divieto di accesso agli impianti.

Massime di principio

  • La notifica del provvedimento di polizia avvia un termine a difesa di 48 ore: il giudice non deve convalidare prima del suo decorso se ciò impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • La convalida intervenuta prima delle 48 ore configura nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p., lett. c) e comporta annullamento senza rinvio nella parte della misura cautelare imposta (qui, l'obbligo di presentazione).
  • La parte amministrativa del Daspo (divieto di accesso a impianti/manifestazioni) è distinta e in linea generale può rimanere efficace anche se viene meno l'obbligo di presentazione per vizi procedurali.
  • Il deposito di memorie difensive via PEC entro il termine delle 48 ore è rilevante: il giudice deve attendere tale termine per valutare le difese, salvo casi di particolare urgenza debitamente motivati.
  • Per evitare l'annullamento, le autorità devono rispettare strettamente i termini procedurali: notificare chiaramente il provvedimento e calendarizzare la convalida dopo il decorso delle 48 ore.
  • In situazioni analoghe il ricorrente ha solide chances di successo se dimostra che la convalida è intervenuta prima che potesse essere valutata la difesa esercitata nei 48 ore successive alla notifica.

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