Cassazione Penale, Sentenza n. 5941/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due censure: 1) nullità del giudizio per omessa regolare citazione dell'imputato: il Giudice di Pace ha proceduto in assenza dell'imputato dopo che la notificazione del decreto di citazione era stata eseguita presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; tuttavia l'imputato non era mai stato arrestato, non aveva ricevuto comunicazioni, l'elezione di domicilio presso il difensore non prova di per sé la conoscenza del processo e il verbale di elezione non riportava il numero del procedimento; inoltre il difensore d'ufficio non aveva mai accettato l'elezione. 2) vizio di motivazione relativo al diniego della sospensione condizionale della pena richiesto dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo illegittima la dichiarazione di assenza dell'imputato scaturita dalla notificazione al difensore d'ufficio in mancanza di elementi che dimostrassero un effettivo rapporto professionale tra difensore e imputato. Gli atti sono stati trasmessi al Giudice di Pace di Bari per l'emissione di un nuovo decreto di citazione a giudizio. Sul secondo motivo la Corte non è intervenuta essendo sufficiente il vizio dichiarato per l'annullamento. In primo grado l'imputato era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lvo n. 286/1998 a una multa di € 10.000.
Norme richiamate
d.lvo n. 286/1998, art. 14, comma 5-ter
Norma incriminatrice applicata in primo grado; la sentenza di condanna concernente questo articolo è stata annullata in relazione al vizio procedurale di notifica, non perrileggere il merito dell'accertamento del reato
codice di procedura penale, art. 161, comma 4
La notificazione del decreto di citazione mediante consegna al difensore domiciliatario (difensore d'ufficio) prevista dall'art.161, comma 4, c.p.p. non è, di per sé, prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; il giudice deve verificare l'esistenza di elementi che attestino un effettivo rapporto professionale tra difensore e imputato prima di poter procedere in sua assenza
giurisprudenza citata: Sez. U., n. 23948 del 28.11.2019 (Ismail, Rv. 279420)
Principio consolidato secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio e la sola notificazione al difensore non bastano a presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; il giudice deve accertare ulteriori elementi che attestino un rapporto professionale effettivo
Massime di principio
- La notifica al difensore di ufficio ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. non è automaticamente idonea a far decorrere i termini o a giustificare la celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato: il giudice deve verificare l'esistenza di un effettivo rapporto professionale tra difensore e assistito
- Se il domicilio dichiarato dall'imputato risulta inidoneo, l'elezione di domicilio presso un difensore richiede elementi probatori (es. accettazione formale dell'incarico, documentazione di contatti, riferimento al procedimento nel verbale) per ritenere valida la conoscenza del processo
- In mancanza di prova di effettivo rapporto difensore-imputato, la celebrazione del giudizio in contumacia può determinare l'annullamento della sentenza senza rinvio e la rimessione degli atti per nuova citazione
- A fini pratici il difensore che accetta l'elezione di domicilio dovrebbe rendere documentata e formale l'accettazione (con indicazione del numero di procedimento) e comunicare l'avvenuta elezione all'imputato per evitare contestazioni di nullità
- Il pubblico ministero e il giudice devono assicurarsi che le formalità di notifica siano eseguite correttamente: se esistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, è necessario completare ulteriori accertamenti o procedere a nuove notifiche
- Quanto alla sospensione condizionale della pena, il diniego deve essere motivato in modo congruo e specifico; la mancanza o genericità della motivazione può costituire motivo di impugnazione, ed il giudice deve valutare i requisiti soggettivi e oggettivi (personali, sintesi della pericolosità sociale, precedenti, gravità del fatto) prima di rifiutare la sospensione
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