Cassazione Penale, Ordinanza n. 17986/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto fosse estraneo ai casi di ricorso consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano con cui era stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. in relazione a un reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva, in modo generico, l'assenza di motivazione in punto di responsabilità. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, i motivi deducibili sono solo quelli tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio lamentato non rientrava tra questi. La Corte ha inoltre osservato che non risultava allegato alcun elemento idoneo a dimostrare una diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella originariamente contestata, né un errore manifesto, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
Norme richiamate
indica il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.
circoscrive in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli profili relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice oggetto della contestazione, richiamata solo per identificare il reato per cui è stato applicato il patteggiamento.
richiamo alla disciplina generale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla responsabilità non è proponibile contro la sentenza di patteggiamento, perché il controllo di legittimità è limitato ai profili tipizzati dalla legge.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando, in presenza di una qualificazione diversa da quella oggetto dell'accordo o dell'imputazione, sia configurabile un errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
- Se l'accordo delle parti riguarda il fatto descritto originariamente nel capo di imputazione, la censura sulla qualificazione giuridica è ammessa soltanto in caso di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto dell'imputazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per patteggiamento comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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