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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18389/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p.) per la mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza camerale di appello; il ricorrente sostiene di aver manifestato la volontà di partecipare nonostante la detenzione e richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35399/2010 a sostegno dell'obbligo di traduzione

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che, secondo la disciplina post riforma (d.lgs. 150/2022) degli artt. 598-bis e 599 c.p.p. e la giurisprudenza recente, la richiesta del difensore di udienza partecipata non è sufficiente alla disposta traduzione dell'imputato detenuto per altra causa: è necessaria la manifestazione personale, tempestiva e specifica dell'imputato di voler comparire e di essere tradotto. Dall'esame degli atti è emerso che l'imputato non aveva personalmente chiesto la traduzione, il difensore si era limitato a produrre il verbale di arresto e non a richiedere la traduzione; pertanto non sussisteva il diritto alla traduzione o al rinvio. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)

    Invocato dal ricorrente quale motivo di impugnazione per presunta violazione di legge: la Corte ha ritenuto il motivo infondato dopo aver valutato la corrispondente normativa sul procedimento d'appello in camera di consiglio

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la modalità ordinaria di trattazione in appello mediante camera di consiglio senza partecipazione delle parti, prevedendo tuttavia la possibilità per l'appellante e il difensore, ricevuto l'avviso, di chiedere di partecipare e imponendo alla Corte di indicare se l'appello sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio; interpretato come norma che non attribuisce al solo difensore il potere di obbligare alla traduzione dell'imputato detenuto

  • art. 599 cod. proc. pen.

    l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire

    Regola la trattazione degli appelli in camera di consiglio con partecipazione delle parti e stabilisce che il rinvio è previsto solo se l'imputato ha manifestato la volontà di comparire; la Corte l'ha interpretato nel senso che la manifestazione deve provenire dall'imputato (non dal difensore) e deve essere tempestiva

  • d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia)

    Fonte della riformulazione degli artt. 598-bis e 599 c.p.p.; ha inciso sulla disciplina della partecipazione e traduzione in appello camerale, richiedendo specifiche manifestazioni dell'imputato per la traduzione

  • Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010

    l'imputato, detenuto ... ha diritto di richiedere ... l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto ... a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza

    Richiamata dal ricorrente come principio che impone la traduzione in caso di tempestiva richiesta personale; la Corte ha però precisato che, alla luce della riforma e della successiva giurisprudenza, quel principio non esclude l'onere dell'imputato di manifestare personalmente e tempestivamente la volontà di comparire nel giudizio camerale d'appello

  • Sez. 2, n. 34940 del 09/10/2025

    la richiesta di udienza partecipata formulata dal difensore non è sufficiente per disporre la traduzione dell'imputato detenuto per altra causa, essendo necessario che quest'ultimo manifesti la volontà di comparire, chiedendo specificamente di essere tradotto

    Giurisprudenza recente richiamata dalla Corte a sostegno del principio che la sola richiesta del difensore non obbliga il giudice ad ordinare la traduzione dell'imputato detenuto

  • Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019 (Bobadilla)

    Affermato che nel giudizio camerale di appello la presenza dell'imputato non è necessaria e che è onere dell'imputato detenuto comunicare tempestivamente la volontà di partecipare per far sorgere il diritto alla traduzione; richiamata per il principio dell'onere comunicativo dell'imputato

Massime di principio

  • Nel giudizio camerale d'appello (anche avverso sentenze emesse dopo rito abbreviato) la traduzione dell'imputato detenuto per altra causa non è automatica: è necessaria una manifestazione personale, specifica e tempestiva dell'imputato stesso che richieda di essere tradotto
  • La semplice richiesta del difensore di partecipare all'udienza non equivale, di per sé, a richiesta valida per ottenere la traduzione dell'imputato detenuto
  • La comunicazione della volontà di comparire deve essere effettuata con congruo anticipo e in modo tale da permettere la traduzione; in mancanza, il giudice non è tenuto a rinviare o a disporre la traduzione
  • Se l'imputato detenuto effettua tempestivamente e specificamente la richiesta di comparizione, il giudice d'appello è tenuto ad autorizzare o disporre la traduzione o il rinvio, pena la nullità della celebrazione del giudizio in sua assenza (principio operativo da verificare alla luce della riforma normativa e della giurisprudenza)
  • In casi analoghi, difensori e detenuti dovrebbero coordinarsi per assicurare che la volontà di partecipare sia manifestata formalmente e tempestivamente dall'imputato, preferendo comunicazioni documentate che consentano agli uffici la pianificazione della traduzione

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