Sentenza del 13/04/2023 n. 9941 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018, art. 3 (accoglimento da parte di Riscossione Sicilia e pagamento delle somme), e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Non è stata pronunciata decisione di merito sul diritto alla esenzione o sulla fondatezza dell'accertamento TARSU.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARSU (anni 2005-2007) relativo a un fabbricato adibito a commercio al dettaglio nel centro commerciale (Omissis). La ricorrente sosteneva che nell'immobile si producevano rifiuti speciali sottratti alla privativa comunale e quindi non soggetti a TARSU; la CTR originaria aveva rigettato l'appello del Comune in ragione di un giudicato esterno già intervenuto tra il Comune e altro consorziato, ma la Corte di cassazione aveva ritenuto inestensibile tale giudicato e rimesso la causa alla CTR che, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello comunale affermando la debenza del tributo sulla base degli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale (criteri di assimilazione dei rifiuti speciali a urbani) e della mancata dichiarazione richiesta per ottenere l'esenzione prevista dall'art. 62, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione; prima dell'udienza la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto ha usufruito della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018, art. 3, pagando le somme richieste e ottenendo l'accoglimento dell'istanza da parte di Riscossione Sicilia S.p.A.
Norme richiamate
Consente la definizione agevolata delle riscossioni con estinzione del contenzioso quando l'ente riscossore (qui Riscossione Sicilia) accoglie l'istanza e il contribuente paga le somme; tale comportamento determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio senza decisione di merito.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Prevede l'esenzione dal tributo per i casi contemplati solo se il soggetto osserva gli obblighi dichiarativi previsti; la CTR aveva ritenuto che la mancata dichiarazione da parte della ricorrente impediva il riconoscimento dell'esenzione.
Regolamento comunale del Comune di Messina
Contengono i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; la CTR ha fatto leva su tali disposizioni per ritenere che i rifiuti prodotti nell'immobile fossero assimilabili e, quindi, assoggettabili al tributo comunale.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018, art. 3 estingue il giudizio quando sussistono l'accoglimento dell'istanza da parte dell'ente riscossore e il pagamento delle somme: in tali casi il processo si estingue per cessazione della materia del contendere senza che il giudice decida sul merito.
- Il riconoscimento dell'esenzione per rifiuti 'speciali' rispetto alla tassa sui rifiuti richiede il rispetto delle formalità dichiarative previste dalla normativa (es. D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3); la mancata dichiarazione può comportare la perdita dell'agevolazione e la conseguente imponibilità.
- I regolamenti comunali possono prevedere criteri di assimilazione dei rifiuti speciali a urbani (quantitativi e qualitativi) e tali criteri possono legittimare l'imposizione tributaria purché non contrastino con la normativa statale.
- Un giudicato intervenuto tra parti diverse da quelle in causa (giudicato esterno) non è automaticamente estensibile ai non partecipanti; la sua inestensibilità può dare luogo a nuovo esame di merito da parte dell'amministrazione e dell'organo giurisdizionale.
- Se, durante il contenzioso, il contribuente estingue il debito tramite strumenti agevolativi previsti dalla legge, l'interesse a ottenere una decisione di merito viene meno e il giudice può dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
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