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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45685/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari; deducevano (1) omissione di motivazione dell'ordinanza di GIP circa la sussistenza di esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza" ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., rilevando che il prevenuto era ultrasettantenne e che, in assenza di tale motivazione, l'ordinanza originaria doveva essere annullata e il Tribunale del Riesame non poteva integrare la motivazione; (2) nullità dell'interrogatorio per omessa registrazione audiovisiva, con conseguente vizio dell'ordinanza cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il difensore del ricorrente ha rinunciato all'impugnazione a seguito della revoca della misura cautelare; la rinuncia configura causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. La Corte non è dunque entrata nel merito dei motivi sostanziali (omessa motivazione art. 275 c.p.p. e nullità dell'interrogatorio). Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto applicabile l'orientamento secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa per le ammende (richiamata Sentenza Sez. 5, n. 10720/2021). P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 4, c.p.p.

    Secondo i difensori, richiede una motivazione specifica sull'eccezionalità delle esigenze cautelari per giustificare la carcerazione di soggetti ultrasettantenni; il Collegio non ha esaminato il profilo sostanziale per il difetto di ammissibilità del ricorso

  • art. 591, lett. d), c.p.p.

    La Corte ha interpretato che la rinuncia all'impugnazione (qui dovuta alla revoca della misura cautelare) determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021

    Orientamento richiamato secondo cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude l'obbligo di pagare le spese processuali e somme alla Cassa per le ammende

Massime di principio

  • La revoca della misura cautelare può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e rendere inammissibile un ricorso per cassazione; prima di proporre impugnazioni è utile valutare la situazione procedurale concreta per evitare che la questione diventi priva di oggetto
  • La rinuncia all'impugnazione o la sopravvenuta revoca del motivo dell'appello costituiscono cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; l'esame di questioni sostanziali (es.: motivazione sul carattere "eccezionale" delle esigenze cautelari o nullità di atti) può restare inesaminato se prevale un vizio procedurale
  • Nei casi di inammissibilità dovuta a mancanza di interesse non imputabile al ricorrente, la giurisprudenza tende a non gravare il ricorrente con le spese processuali né con somme alla Cassa per le ammende
  • Le censure sulla motivazione dell'ordinanza cautelare (art. 275 c.p.p.) o sulla validità dell'interrogatorio (es.: mancata registrazione audiovisiva) sono rilevanti ma debbono essere tempestivamente e opportunamente preservate; se intervenissero fatti successivi (es.: revoca misura) rischiano di diventare inedite in Cassazione
  • Se l'oggetto del ricorso può diventare superfluo a causa di provvedimenti sopravvenuti, valutare soluzioni alternative (istanze urgenti al giudice del riesame o al GIP) prima di esperire impugnazioni di ultima istanza

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