Cassazione Penale, Sentenza n. 45685/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari; deducevano (1) omissione di motivazione dell'ordinanza di GIP circa la sussistenza di esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza" ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., rilevando che il prevenuto era ultrasettantenne e che, in assenza di tale motivazione, l'ordinanza originaria doveva essere annullata e il Tribunale del Riesame non poteva integrare la motivazione; (2) nullità dell'interrogatorio per omessa registrazione audiovisiva, con conseguente vizio dell'ordinanza cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il difensore del ricorrente ha rinunciato all'impugnazione a seguito della revoca della misura cautelare; la rinuncia configura causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. La Corte non è dunque entrata nel merito dei motivi sostanziali (omessa motivazione art. 275 c.p.p. e nullità dell'interrogatorio). Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto applicabile l'orientamento secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa per le ammende (richiamata Sentenza Sez. 5, n. 10720/2021). P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Secondo i difensori, richiede una motivazione specifica sull'eccezionalità delle esigenze cautelari per giustificare la carcerazione di soggetti ultrasettantenni; il Collegio non ha esaminato il profilo sostanziale per il difetto di ammissibilità del ricorso
La Corte ha interpretato che la rinuncia all'impugnazione (qui dovuta alla revoca della misura cautelare) determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione
Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021
Orientamento richiamato secondo cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude l'obbligo di pagare le spese processuali e somme alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e rendere inammissibile un ricorso per cassazione; prima di proporre impugnazioni è utile valutare la situazione procedurale concreta per evitare che la questione diventi priva di oggetto
- La rinuncia all'impugnazione o la sopravvenuta revoca del motivo dell'appello costituiscono cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; l'esame di questioni sostanziali (es.: motivazione sul carattere "eccezionale" delle esigenze cautelari o nullità di atti) può restare inesaminato se prevale un vizio procedurale
- Nei casi di inammissibilità dovuta a mancanza di interesse non imputabile al ricorrente, la giurisprudenza tende a non gravare il ricorrente con le spese processuali né con somme alla Cassa per le ammende
- Le censure sulla motivazione dell'ordinanza cautelare (art. 275 c.p.p.) o sulla validità dell'interrogatorio (es.: mancata registrazione audiovisiva) sono rilevanti ma debbono essere tempestivamente e opportunamente preservate; se intervenissero fatti successivi (es.: revoca misura) rischiano di diventare inedite in Cassazione
- Se l'oggetto del ricorso può diventare superfluo a causa di provvedimenti sopravvenuti, valutare soluzioni alternative (istanze urgenti al giudice del riesame o al GIP) prima di esperire impugnazioni di ultima istanza
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