Cassazione Civile, Ordinanza n. 23046/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla riliquidazione di una pensione in applicazione della cd. "clausola d'oro" prevista dall'art. 30 del regolamento ENPI, già riconosciuta in sede di rinvio dopo una precedente cassazione. La Corte d'appello, sulla base di consulenza tecnica, ha quantificato differenze pensionistiche complessive pari a euro 429.001,15 e ha condannato l'INPS al pagamento, computando le differenze dal 1.1.1991 al 30.11.2010, cioè anche per un periodo successivo al 31.12.1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 59, comma 4, L. n. 449/1997, sostenendo che dal 1° gennaio 1998 sono soppressi i meccanismi di adeguamento diversi da quello generale previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 503/1992 e che, quindi, la clausola d'oro non poteva operare oltre il 31.12.1997. La parte resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha chiarito che la precedente sentenza rescindente non aveva dato indicazioni vincolanti sul periodo di operatività della clausola d'oro e che l'art. 59, comma 4, L. n. 449/1997 ha soppresso, dal 1° gennaio 1998, i meccanismi di adeguamento pensionistico diversi da quello generale di cui all'art. 11 d.lgs. n. 503/1992. Poiché la sentenza impugnata aveva quantificato le differenze anche fino al 30.11.2010, la statuizione è stata considerata in contrasto con la normativa e con il principio di diritto richiamato. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per il ricalcolo delle somme dovute limitando l'operatività del meccanismo al 31.12.1997, demandando al giudice di rinvio anche le spese.
Norme richiamate
art. 30 del regolamento ENPI
prevede la cd. clausola d'oro, ossia la riliquidazione della pensione in conseguenza di variazioni delle retribuzioni pensionabili del personale.
art. 59, comma 4, L. n. 449/1997
ha soppresso, dal 1° gennaio 1998, i meccanismi di adeguamento pensionistico diversi da quello generalizzato previsto dalla legge, impedendo da quella data la riliquidazione automatica basata su regolamenti interni o speciali.
costituisce il meccanismo generalizzato di adeguamento delle pensioni collegato alle variazioni del costo della vita, rimasto come unico sistema consentito dopo il 1° gennaio 1998.
Massime di principio
- I meccanismi di riliquidazione automatica del trattamento pensionistico fondati su clausole regolamentari o speciali cessano di operare dal 1° gennaio 1998 se contrastano con la soppressione legislativa dei sistemi di adeguamento diversi da quello generale previsto dalla legge.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro della pronuncia rescindente, ma può e deve verificare il limite temporale di operatività della disciplina sopravvenuta applicabile al rapporto.
- Quando una sentenza di merito riconosca differenze pensionistiche per un periodo successivo al limite legale di operatività del meccanismo di adeguamento, la statuizione è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per il ricalcolo delle somme dovute entro il corretto arco temporale.
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