Cassazione Penale, Sentenza n. 9844/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del GIP di sequestro preventivo di merce recante il marchio "Philip Plein" ritenuto contraffatto. Il difensore deduceva la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale perché, al momento dell'esecuzione del sequestro, l'imputato aveva dichiarato un nuovo domicilio presso la sua abitazione (ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.), tale dichiarazione risultante nel verbale di esecuzione che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto trasmettere ai fini del riesame ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen.; la mancata trasmissione di tale verbale e l'omessa acquisizione dell'atto da parte del Tribunale avrebbero reso irregolare la notificazione e pregiudicato l'instaurazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non poteva addebitare al ricorrente la mancata produzione del verbale di esecuzione, atteso l'obbligo di trasmissione degli atti a carico del Pubblico Ministero (art. 324, comma 3). La carenza di quegli atti avrebbe imposto al collegio, acquisita la nuova dichiarazione di domicilio, di rinnovare l'avviso e postergare l'udienza. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Fermo, Sezione Riesame, per il prosieguo.
Norme richiamate
Rilevanza della dichiarazione resa dall'imputato al momento dell'esecuzione del provvedimento, quale efficiente nuova elezione di domicilio risultante nel verbale di esecuzione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole sulla notificazione e sulle comunicazioni di atti; la Corte rileva l'importanza della corretta individuazione del domicilio per la regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 324, comma 1 cod. proc. pen.
Rilevanza temporale degli atti ai fini della tempestività dell'impugnazione; la Corte sottolinea che l'atto di esecuzione è utile anche per verificare la tempestività dell'impugnazione.
art. 324, comma 3 cod. proc. pen.
Obbligo per l'autorità procedente (qui il Pubblico Ministero) di allegare e trasmettere al Tribunale del riesame i verbali relativi all'esecuzione della misura; la mancata trasmissione non può gravare sul ricorrente e impone al collegio di acquisire gli atti e, se necessario, rinnovare l'avviso e postergare l'udienza.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione con contraddittorio cartolare della causa, autorizzando la trattazione per via cartolare.
Massime di principio
- La dichiarazione di nuovo domicilio resa dall'interessato al momento dell'esecuzione del provvedimento è atto rilevante e deve essere considerata ai fini della regolarità delle notificazioni processuali.
- Spetta all'autorità procedente (Pubblico Ministero) allegare e trasmettere al Tribunale del riesame i verbali di esecuzione e gli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato; la mancata trasmissione non può essere addebitata al ricorrente.
- In mancanza degli atti essenziali il giudice del riesame deve acquisirli o, se necessario, rinnovare le notifiche e postergare l'udienza per assicurare il contraddittorio; non è corretto dichiarare immediatamente inammissibile o rigettare l'istanza per assenza di documenti che erano a carico dell'accusa.
- La carenza documentale relativa alla comunicazione di domicilio può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio degli atti per un nuovo esame, salvo comprova della regolare conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.
- In procedure cautelari reali, il tribunale deve verificare anche la tempestività dell'impugnazione tenendo conto del contenuto del verbale di esecuzione; pertanto tale verbale ha valore probatorio e deve essere disponibile al giudice del riesame.
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