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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22245/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per evasione già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo al bilanciamento tra attenuanti e recidiva e al supposto eccesso di pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Il ricorso investiva il trattamento sanzionatorio: si denunciava l'omesso riconoscimento di circostanze attenuanti ritenute prevalenti sulla recidiva contestata e, conseguentemente, l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo esaustivo, corretto e logico il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza e la determinazione della pena, valorizzando in particolare la gravità delle modalità della condotta e i precedenti penali del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indicato come norma incriminatrice per il reato per cui è intervenuta la condanna, ossia evasione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che censuri il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva quando la sentenza di merito abbia dato conto, con motivazione logica e completa, dei criteri utilizzati per ritenere l'equivalenza delle circostanze.
  • La doglianza sulla eccessività della pena non può essere accolta se il giudice di merito ha motivato adeguatamente il trattamento sanzionatorio, valorizzando elementi come la gravità concreta della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
  • Quando il ricorso per cassazione si risolve nella mera riproposizione di una critica al giudizio discrezionale del giudice di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, esso è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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