Cassazione Civile, Ordinanza n. 37338/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non decide il ricorso nel merito, ma dispone il rinvio a nuovo ruolo affinché il ricorso sia trattato in pubblica udienza, unitamente ad altro ricorso già oggetto di ordinanza interlocutoria sulla medesima questione. Si tratta quindi di un provvedimento interlocutorio di rimessione della causa a pubblica udienza, senza definizione finale della lite.
Esito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per complessivi euro 2.705,75. L’opposizione era stata accolta dal Giudice di pace, che aveva anche condannato l’agente della riscossione alle spese di primo grado. Il successivo appello dell’agente della riscossione era stato rigettato dal Tribunale. In cassazione il soccombente in appello ha proposto un unico motivo, deducendo la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese processuali, con riferimento alla disciplina delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018. La questione posta riguarda la derogabilità o meno dei minimi tariffari nella liquidazione giudiziale delle spese.
Norme richiamate
È richiamato per la proposta del relatore e per la trattazione in camera di consiglio; il Collegio dispone poi il rinvio a pubblica udienza.
È evocato come disciplina dei compensi professionali e dei minimi tariffari oggetto della censura del ricorrente.
È richiamato come testo che ha modificato il D.M. n. 55 del 2014 e rispetto al quale si pone il problema della derogabilità dei minimi tariffari.
Massime di principio
- Quando il ricorso investe una questione interpretativa già oggetto di rimessione a pubblica udienza in altra causa, la Corte può disporre il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta, senza definire immediatamente il merito.
- La censura sulla liquidazione delle spese può fondarsi sulla dedotta violazione della disciplina dei parametri tariffari forensi, ma la decisione sulla natura inderogabile o derogabile dei minimi richiede l’esame della questione di diritto in sede appropriata.
- Un provvedimento di rinvio a pubblica udienza è interlocutorio e non equivale a un accoglimento o rigetto del ricorso nel merito.
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