Cassazione Penale, Ordinanza n. 21853/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il diniego di liberazione anticipata per il semestre 26/1/2023-26/7/2023. Il diniego era stato motivato dal fatto che il semestre risultava compromesso da una infrazione disciplinare per inosservanza di ordini, sanzionata con l'esclusione dalle attività ricreative per 15 giorni, in relazione a disordini verificatisi nella sezione detentiva per l'ubicazione di un nuovo giunto. Con il ricorso si deduceva illogicità della motivazione sui presupposti della liberazione anticipata; con memorie successive, definite "motivi nuovi", si reiteravano sostanzialmente le stesse doglianze. La difesa sosteneva, in sintesi, che mancasse una adeguata descrizione del fatto e che non fosse correttamente valutata la condotta del detenuto ai fini dell'adesione all'opera rieducativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure manifestamente infondate, aspecifiche e meramente reiterative o confutative. Ha ritenuto che non emergessero dal provvedimento impugnato difetti, contraddizioni o palese illogicità della motivazione. Ha valorizzato il fatto che il Tribunale di sorveglianza aveva dato conto dell'ammissione del fatto da parte del detenuto davanti al consiglio di disciplina e ha escluso la possibilità di integrare il verbale con ulteriori dichiarazioni dell'interessato. Ha inoltre ribadito che, ai fini della liberazione anticipata, occorrono elementi positivi idonei a mostrare un'evoluzione della personalità verso modelli di vita socialmente adeguati e che la verifica dell'effettiva opera rieducativa nel periodo è rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Le doglianze aspecifiche, meramente reiterative o confutative integrano inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
La specificità dei motivi costituisce requisito del ricorso; il richiamo serve a fondare l'inammissibilità per mancanza di specificità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di liberazione anticipata, il ricorso è inammissibile quando le censure si limitano a riproporre questioni già dedotte nei precedenti gradi o a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza evidenziare reali vizi logici della motivazione.
- Ai fini della concessione della liberazione anticipata non è sufficiente un mero dato formale di partecipazione al trattamento, ma occorrono elementi positivi che attestino un effettivo progresso rieducativo del detenuto nel periodo di riferimento.
- L'apprezzamento sulla sussistenza di una proficua opera rieducativa nel semestre appartiene alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, purché la motivazione dia conto in modo non manifestamente illogico degli elementi valorizzati.
- È inammissibile tentare di integrare il contenuto di un verbale o di un atto pubblico mediante dichiarazioni ulteriori dell'interessato, quando il giudice abbia già fondato la decisione su fatti ammessi dallo stesso soggetto.
- Le censure che contestano solo la ricostruzione del fatto o chiedono una nuova valutazione del materiale già esaminato dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione se non evidenziano specifici vizi di motivazione.
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