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Sentenza

Sentenza n. 1032/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202303677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di muro di sostegno, terrazzamenti e fabbricati realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la parte della sentenza del TAR che aveva respinto tre motivi, mentre era stata accolta la censura relativa alla pendenza di una precedente domanda di sanatoria concernente uno dei manufatti. In appello ha dedotto la violazione e l'erronea interpretazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001, nonché difetto di istruttoria; errata valutazione e travisamento dei fatti, con difetto di istruttoria e motivazione; ulteriore difetto di istruttoria ed errore in fatto. In particolare, ha sostenuto l’inefficacia dell’ordine di demolizione in ragione delle domande di sanatoria presentate, la preesistenza di uno dei manufatti rispetto al 1967 — circostanza che, secondo l’appellante, avrebbe escluso la necessità del titolo edilizio — e l’irrilevanza dell’erronea indicazione della SCIA nel cartello di cantiere. Ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione in attesa della possibile definizione favorevole delle domande di sanatoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR nella parte impugnata, precisando che la precedente decisione era ormai definitiva anche nella parte favorevole all’appellante. Il Collegio ha escluso il rinvio, rilevando che la prima domanda di sanatoria, presentata il 23 dicembre 2021 entro sessanta giorni dall’ordinanza di demolizione, era stata ritirata, mentre la successiva domanda del 14 luglio 2022 era tardiva; anche l’ulteriore domanda del 2024 non poteva riaprire i termini, essendosi formato il silenzio-rigetto. La presentazione di una domanda di sanatoria priva temporaneamente di efficacia l’ordine di demolizione soltanto fino alla definizione dell’istanza, senza determinarne la definitiva caducazione. Quanto alla preesistenza dell’opera al 1967, l’appellante non ha fornito un principio di prova oggettivo e convincente, limitandosi a contestare l’attendibilità della documentazione aerofotogrammetrica comunale. L’onere di provare l’epoca di realizzazione grava sul privato; non sono sufficienti la vetustà desunta dai materiali e dalle tecniche costruttive né la mancata opposizione comunale a lavori di ordinaria manutenzione. Le ulteriori censure sul difetto di istruttoria e sulla rilevanza dei pareri paesaggistici, idrogeologici e dell’Ente Parco sono state ritenute non dirimenti, poiché fondate su un’epoca di realizzazione rimasta incerta. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    «non può invece ritenersi che l’istanza ex art. 36 comma 1, possa essere presentata fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31»

    Il decorso del termine per demolire comporta la perdita della legittimazione del proprietario a presentare l’istanza di accertamento di conformità; la successiva domanda non impedisce l’attivazione del meccanismo acquisitivo gratuito previsto dal comma 3.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    «fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative»

    La domanda di accertamento di conformità non può essere presentata indefinitamente fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria; una volta scaduto il termine per ottemperare all’ordine di demolizione, il proprietario non è più legittimato a proporla. La domanda ritualmente presentata sospende temporaneamente l’efficacia dell’ordine fino alla sua definizione; il silenzio dell’amministrazione determina silenzio-rigetto.

Massime di principio

  • La domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, se presentata tempestivamente, priva temporaneamente di efficacia l’ordine di demolizione soltanto fino alla definizione dell’istanza; non determina la definitiva caducazione dell’ordine né impedisce la sua successiva esecuzione in caso di rigetto o silenzio-rigetto.
  • Il proprietario che lasci decorrere inutilmente il termine assegnato per demolire perde la legittimazione a presentare una nuova istanza di accertamento di conformità; la domanda successiva non impedisce l’acquisizione gratuita dell’immobile prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
  • Chi invoca la preesistenza di un manufatto abusivo rispetto a una data rilevante per l’assoggettamento a titolo edilizio ha l’onere di fornire un principio di prova oggettivo e convincente circa l’epoca di realizzazione. La contestazione della documentazione prodotta dall’amministrazione, la vetustà dei materiali e la mancata opposizione a lavori di manutenzione non sono, da sole, sufficienti.
  • Le censure relative alla necessità di pareri e nulla osta paesaggistici, idrogeologici o dell’ente parco non sono decisive quando presuppongono un’epoca di realizzazione dell’opera che il privato non abbia adeguatamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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