Cassazione Penale, Sentenza n. 32868/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/04/2025 che ha applicato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 143 comma 2, 292 cod. proc. pen., nonché degli artt. 24, comma 2 Cost. e 6 par. 3 lett. a) CEDU, per non aver disposto la traduzione scritta dell'ordinanza nella lingua conosciuta dall'indagato (cinese), nonostante risultasse che il ricorrente non comprende l'italiano. Si sostiene che la mancata traduzione scritta (la traduzione era stata resa solo oralmente) ha arrecato un pregiudizio concreto, impedendo la conoscenza scritta dei motivi della misura e la possibilità di far valere tempestivamente tramite difesa richieste di riesame ex art. 309 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 15069/2023 (Niecko), ha stabilito che la mancata traduzione scritta dell'ordinanza cautelare nei confronti di un soggetto di cui è nota l'ignoranza della lingua italiana integra una nullità a regime intermedio. Ha inoltre rilevato che il ricorrente ha allegato un pregiudizio concreto (impossibilità di confrontare un testo scritto con il difensore e di proporre tempestivamente istanze di riesame). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata; ne è conseguito lo scioglimento della misura cautelare in corso e la liberazione del ricorrente, posto che l'ordinanza provvisoria del giudice incompetente è perenta e non esisteva un'ordinanza valida ed efficace del giudice competente.
Norme richiamate
art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
"L'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, … dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali"
L'art. 143 comma 2 impone l'obbligo di traduzione scritta degli atti cautelari in favore del soggetto che non conosce l'italiano; l'omissione determina una nullità a regime intermedio se risulta che l'indagato non conosce la lingua.
Deve essere letto in correlazione con l'art. 143: i requisiti formali dell'ordinanza cautelare, se non rispettati nei confronti di chi non conosce l'italiano, contribuiscono a configurare la nullità a regime intermedio.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La possibilità per l'indagato di intervenire nel procedimento cautelare richiede una partecipazione attiva e consapevole; la mancanza di traduzione scritta compromette tale partecipazione e rileva ai fini di impugnazione per nullità.
Norma sulla competenza e sul giudice che adotta l'ordinanza: il provvedimento del giudice competente è autonomo rispetto a quello emesso dal giudice incompetente e va comunque tradotto; l'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente perde efficacia per perenzione dei termini.
art. 24, secondo comma, Cost.
Fondamento costituzionale dell'obbligo di garantire la difesa come diritto inviolabile; sorregge l'obbligo di traduzione per assicurare effettività dei diritti di difesa.
art. 6, par. 3, lett. a), Convenzione EDU
Impegna a informare l'accusato nella lingua che comprende circa la natura e i motivi dell'accusa; rafforza l'obbligo di traduzione degli atti cautelari.
Sezioni Unite, sentenza n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko)
Ha stabilito che l'omessa traduzione scritta dell'ordinanza cautelare nei confronti di indagati alloglotti è nullità a regime intermedio e che l'impugnante deve allegare un interesse concreto, attuale e verificabile (pregiudizio) per la rilevanza della nullità.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato (violazione di norme sul procedimento cautelare), utilizzato per censurare la mancata traduzione e la violazione dei diritti di difesa.
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, richiamata come testo di riferimento per l'impugnazione.
Riferimento alla possibilità di riesame della misura cautelare che il ricorrente non ha potuto efficacemente esercitare a causa della mancata traduzione scritta.
Massime di principio
- La mancata traduzione scritta di un'ordinanza cautelare nella lingua che l'indagato comprende, quando risulti che egli non conosce l'italiano, integra una nullità a regime intermedio; la violazione è quindi rilevante e sanabile solo con l'allegazione di un interesse concreto all'impugnazione.
- L'obbligo di traduzione deriva da un'interpretazione sistematica dell'art. 143 c.p.p. in combinato con l'art. 292 c.p.p., dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU: la traduzione deve essere chiara, completa, scritta e tempestiva in modo da permettere l'esercizio effettivo della difesa.
- La traduzione orale dell'ordinanza non è sostitutiva della traduzione scritta richiesta dall'art. 143 c.p.p.; l'assenza della forma scritta può determinare il vizio rilevante se il difensore e l'indagato non hanno potuto confrontarsi su un testo comprensibile.
- Per dedurre la nullità a regime intermedio il soggetto alloglotta deve indicare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile (ad esempio l'impossibilità di predisporre istanze di riesame o di coordinarsi efficacemente con la difesa su base scritta).
- Se l'ordinanza impugnata viene annullata senza rinvio e non sussiste un provvedimento valido del giudice competente (ad esempio perché il precedente provvedimento provvisorio è perento), l'annullamento può comportare la cessazione immediata della misura cautelare e la liberazione dell'interessato.
- Un ordine emesso dal giudice competente ex art. 27 c.p.p. è autonomo rispetto a quello emesso dal giudice incompetente; quindi l'obbligo di traduzione riguarda anche tale nuovo provvedimento, non essendo sufficiente richiamare o riprodurre oralmente la precedente ordinanza.
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