Cassazione Penale, Ordinanza n. 16877/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso era proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché in materia di sentenza di patteggiamento il ricorso è ammesso soltanto per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, secondo la Corte, non ricorreva un'imputazione "eccentrica" né alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., sicché il motivo era inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli esperibili contro la sentenza di applicazione della pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione dell'art. 616 c.p.p. e richiamando il criterio della sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Nel giudizio su sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo entro i ristretti limiti tipizzati dalla norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017.
La Corte esclude che nel caso concreto ricorressero ipotesi di immediata declaratoria di non punibilità rilevabili ai sensi della norma.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è soggetto a una tipizzazione rigorosa dei motivi ammissibili: non ogni censura di violazione di legge o di motivazione è proponibile.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo nei limiti propri del patteggiamento e non quando, in concreto, la doglianza non denunci un'imputazione eccentrica o una delle ulteriori anomalie previste dalla legge.
- Se il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, purché non manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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