Cassazione Civile, Ordinanza n. 12415/2025 del 10/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del contribuente due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2008, ricostruendo sinteticamente il reddito ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 mediante redditometro. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva rigettato i ricorsi, e poi aveva proposto appello, anch'esso respinto. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto inidonee le prove a superare le presunzioni dell'Ufficio; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. Prima della decisione, il contribuente depositava memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie e produceva istanza e quietanza del pagamento della prima rata; l'Agenzia non contestava tale documentazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dal contribuente relativa all'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie e, ritenuta regolare la procedura in assenza di diniego o contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata. Ha inoltre precisato che, per tale ragione, non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, istituto applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito mediante redditometro, richiamata dai motivi di ricorso come parametro della contestazione sulla prova contraria
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia
richiamato dal ricorrente in relazione al riparto dell'onere della prova nel superamento delle presunzioni dell'accertamento
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
invocato come base dei motivi di ricorso per cassazione
art. 6 d.l. n. 118 del 2019
richiamato quale fondamento della definizione agevolata delle controversie tributarie che ha determinato l'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la controversia si è estinta per definizione agevolata e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- Quando il ricorrente documenta l'adesione a una definizione agevolata della controversia tributaria e la controparte non contesta la regolarità della procedura, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per intervenuta definizione della lite.
- La definizione agevolata della controversia impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura presuppone i soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata.
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