Cassazione Penale, Sentenza n. 38616/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato continuato di lesioni volontarie sostenendo: (1) nullità/violazione di legge e vizi motivazionali per mancata conoscenza del processo a causa di omessa o irregolare notifica del decreto di citazione; (2) violazione di legge per omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorso riproponeva argomentazioni già sviluppate in appello e contestava la correttezza delle notifiche al domicilio eletto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che la notifica fosse irregolare: dagli atti risultano tentativi multipli di accesso dell'ufficiale giudiziario (date e orari indicati) e l'invio di raccomandata; in conseguenza della impossibilità di consegna al domicilio eletto si è attivato il meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 161, comma 4, c.p.p., ritenuto sufficiente a perfezionare la conoscenza legale della citazione. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico perché il ricorrente non ha indicato la decisività delle prove richieste con l'istanza di rinnovazione, mentre la motivazione della sentenza impugnata mostra che il Tribunale ha ritenuto superflua ulteriore acquisizione probatoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Citato dal ricorrente tra le norme processuali richiamate; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella sentenza oltre il richiamo generale alle norme sulla notificazione e comunicazione degli atti
Richiamato tra le norme processuali; la Corte non ha ritenuto le censure fondate rispetto alle regole sulle notifiche
Interpretato dalla Corte come il meccanismo suppletivo legittimo per perfezionare la conoscenza della citazione quando la notifica al domicilio eletto non è possibile; la Corte ha ritenuto rispettata la procedura e quindi valida la conoscenza del processo
Norma richiamata nel quadro delle censure processuali; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma ma la include nel novero delle norme cui l'impugnante faceva riferimento
Richiamata tra le norme processuali; la Corte non ha accolto la dedotta violazione
Richiamata nelle doglianze del ricorrente senza esito favorevole
Norma di Cassazione richiamata come parametro di impugnazione: la Corte ha ritenuto le ragioni del ricorrente prive dei requisiti di ammissibilità e fondatezza
Giurisprudenza citata (Sez. U n. 28451 del 28/04/2011)
Richiamata a supporto del principio secondo cui l'attivazione delle forme sostitutive di notificazione, poste dalla normativa, può legittimare la conoscenza giuridica dell'atto
Giurisprudenza citata (Sez. U n. 58120 del 22/06/2017)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale a conferma della correttezza del meccanismo sostitutivo di notificazione
Giurisprudenza citata (Sez. U n. 14573 del 25/11/2021 - dep. 14/04/2022)
Richiamata per consolidare l'orientamento secondo cui la procedura sostitutiva delle notifiche, se correttamente esperita, assicura la conoscenza legale dell'atto
Massime di principio
- La notifica è considerata valida se risultano attuate le forme sostitutive previste dall'art. 161 c.p.p. quando la consegna al domicilio eletto è impedita: verbali di accesso multipli e prova di invio di raccomandata rafforzano la validità della procedura
- Un motivo di ricorso basato su censure già formulate e decisioni motivate in grado di rispondere ai profili sollevati rischia di essere dichiarato manifestamente infondato e inammissibile
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve indicare in modo specifico la decisività delle prove richieste; la genericità o aspecificità porta al rigetto per inutilità
- In Cassazione è essenziale formulare motivi nuovi o dimostrare che la motivazione di merito sia viziata in modo evidente; ripetere argomenti già affrontati dal giudice di merito senza elementi nuovi è inefficace
- La condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende può seguire la dichiarazione di inammissibilità quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato
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