Cassazione Penale, Sentenza n. 34735/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/01/2024 che aveva respinto le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare) in relazione a una condanna per delitti in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto: (a) carenza di motivazione in relazione alla valutazione dei precedenti penali, che risultano per lo più risalenti (anni 1983, 1991, 2005) e alla sorveglianza speciale del 2010; (b) omissione di valutazione circa l'annullamento dell'ordinanza cautelare del 2023 per carenza di gravità indiziaria; (c) mancata considerazione della definizione del procedimento per lesioni personali per remissione tacita della querela; (d) mancata o insufficiente valutazione della relazione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Ragusa, depositata il giorno dell'udienza e contenente elementi favorevoli circa il percorso di socializzazione e la presa di consapevolezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per difetto di motivazione: il Tribunale di sorveglianza non ha esaminato compiutamente la risalenza temporale dei precedenti penali né motivato la valutazione negativa nonostante la vetustà di molti precedenti e la sorveglianza speciale del 2010; non ha considerato adeguatamente l'annullamento dell'ordinanza cautelare del 2023 per carenza di gravi indizi; non ha valutato la definizione del procedimento per lesioni (remissione di querela) né la relazione UEPE depositata il 26/01/2024. Per queste ragioni la sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rinvia il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta per nuovo esame assumendo e valutando la documentazione e i principi richiamati.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato in relazione all'arresto in flagranza per reati in materia di stupefacenti; nel provvedimento di annullamento si evidenzia che la mera contestazione non comprovata da gravità indiziaria non può costituire, senza adeguata motivazione, base per escludere misure alternative
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 (Angilletta)
Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404
Principio secondo cui l'adozione delle misure alternative richiede motivazione che dimostri l'esame di tutti gli elementi previsti dalla legge e dei risultati del trattamento individualizzato; carenza motivazionale comporta annullamento con rinvio
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024 (Lo Coco)
Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo Coco, Rv. 286402
Ribadito che le relazioni richieste dal Tribunale (anche per soggetti provenienti da libertà) sono elementi conoscitivi rilevanti e devono essere valutate dal giudice, ancorché non vincolanti
Massime di principio
- Il giudice che decide sulle misure alternative deve motivare specificamente la valutazione dei precedenti penali tenendo conto della loro risalenza temporale; precedenti molto datati perdono peso probatorio se non ricondotti a elementi attuali
- L'annullamento di un provvedimento cautelare per carenza di gravità indiziaria attiene alla valutazione del profilo pericolosità: tale evento deve essere considerato e può indebolire il rilievo attribuito a fatti recenti
- La definizione di procedimenti (es. remissione di querela che determina non doversi procedere) incide sulla valutazione della pericolosità e deve essere valorizzata dal giudice
- Le relazioni UEPE e analoghi documenti richiesti dal Tribunale, anche se depositati in udienza, devono essere esaminate e valorizzate; se pervengono in prossimità dell'udienza il giudice deve valutare se differire la decisione per prenderle in esame
- La motivazione del provvedimento deve riportare il confronto puntuale con gli elementi favorevoli prodotti dalla difesa (es. trattamenti, progressi personali) e non limitarsi a richiamare il passato criminale in modo sommario
- In mancanza di adeguata motivazione su tali punti il provvedimento è soggetto ad annullamento con rinvio per nuovo esame
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