Cassazione Penale, Ordinanza n. 18471/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale; in appello era stata disposta solo una parziale riforma in punto di pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale, limitandosi a una parziale riforma del trattamento sanzionatorio in punto pena. Il ricorso per cassazione, tuttavia, è stato ritenuto assolutamente generico: non venivano indicati gli specifici elementi posti a fondamento della censura e non era presa posizione sulla motivazione della decisione di merito, che aveva valorizzato sia l'evanescenza della versione difensiva circa lo smarrimento delle scritture contabili, sia il ritardo nella presentazione della denuncia-querela per furto. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Non citato nel testo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche e non consente di individuare gli specifici profili della motivazione di merito censurati.
- La censura in cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione delle argomentazioni decisive del giudice di merito comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la decisione di merito abbia ritenuto non credibile la difesa basata sullo smarrimento della documentazione contabile e abbia valorizzato elementi sintomatici come il ritardo nella denuncia di furto, il ricorso che non attacca tali passaggi motivazionali non supera il vaglio di ammissibilità.
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