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Sentenza

Sentenza n. 7771/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 8298 del 2025, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater.

Giustizia amministrativa202505749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 8298 del 2025, che aveva respinto la domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivati dall’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 43/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e assicurazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante chiedeva la riforma della sentenza del TAR che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno imputato al Comune per l’annullamento in autotutela, con provvedimento del 23 dicembre 2013, del permesso di costruire n. 43/2011 relativo alla demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale. Deduceva, con un unico motivo, che il TAR avesse attribuito erroneamente rilievo a una pluralità di pronunce giudiziali discordanti: a suo avviso vi era stata una sola decisione di segno opposto, resa nel giudizio promosso dai confinanti, mentre il Comune aveva sostenuto la legittimità degli atti; la questione urbanistica non sarebbe stata incerta e la colpa dell’amministrazione sarebbe consistita nell’applicazione di una disciplina errata e in comportamenti contraddittori e inadeguati. La società lamentava inoltre il danno economico conseguente all’interruzione del programma edilizio, ma in appello rinviava genericamente agli atti di primo grado e alla documentazione già prodotta per la quantificazione, chiedendo eventualmente una verificazione o una consulenza tecnica. Il Comune eccepiva la genericità del motivo e della domanda risarcitoria e sosteneva l’assenza di colpa in ragione della complessità della vicenda e delle pronunce intervenute. AIG proponeva appello incidentale condizionato, contestando la giurisdizione amministrativa sul rapporto di garanzia assicurativa e l’ammissibilità della chiamata in causa; Lloyd’s chiedeva il rigetto dell’appello principale e deduceva in subordine l’inoperatività delle polizze.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello principale. Ha confermato che la complessità della vicenda e l’esistenza di pronunce giudiziali di segno discordante, inclusa l’ordinanza cautelare del TAR del 3 giugno 2014 che aveva negato il fumus e la successiva sentenza del TAR del 2021 sul permesso in variante, poi riformata in appello, integravano un errore scusabile idoneo a escludere la colpa dell’amministrazione. La censura relativa a comportamenti contraddittori è stata ritenuta generica e non decisiva, anche perché il danno era stato ricondotto dalla stessa società al provvedimento di autotutela. Il Collegio ha inoltre rilevato che la sentenza del TAR del 2017 aveva disposto la riedizione del potere, senza riconoscere direttamente la spettanza del bene della vita, e che mancavano allegazione e prova della consistenza del danno-conseguenza. La riproposizione in appello della domanda risarcitoria mediante rinvio per relationem agli atti di primo grado, senza precisarne il contenuto, è stata ritenuta inammissibile; anche la domanda iniziale era generica e la quantificazione apodittica. Per effetto del rigetto dell’appello principale, l’appello incidentale condizionato di AIG è stato dichiarato improcedibile, senza decisione nel merito delle relative censure. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori, da ripartire in parti eguali tra Comune e compagnie assicurative; spese compensate nei rapporti tra Comune e assicurazioni. È stata respinta la richiesta del Comune di cancellare dagli scritti difensivi l’espressione “dolosamente”, non ritenuta sconveniente od offensiva.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Le considerazioni che precedono sono di per sé sufficienti ai fini del rigetto dell’appello, essendo configurabile un’ipotesi di errore scusabile, il quale, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, risulta idoneo a escludere la colpa dell’amministrazione

    Nel giudizio risarcitorio per lesione derivante da attività amministrativa, l’errore scusabile, dimostrato nel caso concreto dalla complessità della vicenda e dalle pronunce giudiziali discordanti, esclude la colpa dell’amministrazione e quindi la responsabilità risarcitoria.

  • art. 101 c.p.a.

    Sul punto, si deve rammentare che nel giudizio di appello non è ammissibile la riproposizione dei motivi di impugnazione o, come in questo caso, di una domanda risarcitoria non esaminata con riferimento al quantum, attraverso un mero rinvio per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado, privo della precisazione del loro contenuto

    L’appellante deve riproporre in modo specifico le questioni e le domande non esaminate o non accolte; il mero rinvio agli atti di primo grado, senza precisarne il contenuto, non è sufficiente.

  • art. 39 c.p.a.

    Da ultimo, il Collegio ritiene di non disporre la cancellazione dell’espressione “dolosamente”, utilizzata negli scritti difensivi dall’AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, cancellazione richiesta dal Comune di Tivoli ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 89 c.p.c., a pagina 10 della memoria di replica depositata il 3 settembre 2026, non essendo integrato il presupposto delle “espressioni sconvenienti od offensive” menzionato dal citato art. 89 c.p.c., poiché il termine richiama un elemento della fattispecie civilistica di cui all’art. 1892 c.c.

    La disciplina processuale richiamata non consente la cancellazione di un’espressione difensiva che, nel contesto, non costituisce espressione sconveniente od offensiva.

  • art. 89 c.p.c.

    Da ultimo, il Collegio ritiene di non disporre la cancellazione dell’espressione “dolosamente”, utilizzata negli scritti difensivi dall’AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, cancellazione richiesta dal Comune di Tivoli ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 89 c.p.c., a pagina 10 della memoria di replica depositata il 3 settembre 2026, non essendo integrato il presupposto delle “espressioni sconvenienti od offensive” menzionato dal citato art. 89 c.p.c., poiché il termine richiama un elemento della fattispecie civilistica di cui all’art. 1892 c.c.

    La cancellazione dagli scritti difensivi presuppone che l’espressione sia sconveniente od offensiva; non ricorre tale presupposto quando il termine usato richiama un elemento della fattispecie civilistica pertinente.

  • art. 1892 c.c.

    Da ultimo, il Collegio ritiene di non disporre la cancellazione dell’espressione “dolosamente”, utilizzata negli scritti difensivi dall’AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, cancellazione richiesta dal Comune di Tivoli ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 89 c.p.c., a pagina 10 della memoria di replica depositata il 3 settembre 2026, non essendo integrato il presupposto delle “espressioni sconvenienti od offensive” menzionato dal citato art. 89 c.p.c., poiché il termine richiama un elemento della fattispecie civilistica di cui all’art. 1892 c.c.

    Il riferimento alla nozione di dolo propria della fattispecie civilistica dell’art. 1892 c.c. spiega l’uso del termine e impedisce di qualificarlo, nel caso concreto, come espressione sconveniente od offensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio per danni derivanti da un provvedimento amministrativo illegittimo, la complessità della situazione di fatto e giuridica, comprovata anche da pronunce giudiziali di segno discordante, può integrare un errore scusabile idoneo a escludere la colpa dell’amministrazione.
  • In appello non è sufficiente riproporre una domanda risarcitoria non esaminata nel quantum mediante un generico rinvio per relationem al ricorso introduttivo o agli atti del primo grado: occorre precisare il contenuto delle questioni e della domanda devolute al giudice di appello.
  • La condanna risarcitoria richiede l’allegazione e la prova della consistenza del danno-conseguenza; una quantificazione apodittica, priva di riferimenti a elementi concreti e obiettivi, non consente di accogliere la domanda.
  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento che comporti la riedizione del potere non equivale, di per sé, al riconoscimento diretto della spettanza del bene della vita.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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