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Ordinanza

Ordinanza n. 1406/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del modello 209 rilasciato a seguito della positiva definizione della pratica n. P-NA/L/Q/2022/-OMISSIS- recante prot. uscita n.-OMISSIS- del 23.10.2025, notificato mezzo pec il 06.02.2026 al precedente difensore, nonché d’ogni atto presupposto, conseguente e connesso.

Giustizia amministrativa202602857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del modello 209 rilasciato a seguito della positiva definizione di una pratica relativa al soggiorno e al lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di revoca del modello 209, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Le irregolarità poste a fondamento della revoca riguardavano il datore di lavoro originario ed erano state accertate successivamente sia alla stipula del contratto di soggiorno sia allo scioglimento formale della società, intervenuto il 24 gennaio 2025. Il rapporto di lavoro originario non era stato instaurato per cause non imputabili al lavoratore. Il ricorrente ha dedotto e documentato la propria buona fede e l'effettivo percorso di inserimento socio-lavorativo, comprovato dalla nuova occupazione presso altra società, dalle comunicazioni di assunzione, dalle buste paga e dalla Certificazione Unica 2026. Ha inoltre contestato l'omesso bilanciamento degli interessi, la mancata considerazione delle circostanze sopravvenute favorevoli e la violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti, a un sommario esame, sufficienti profili di fumus boni iuris. In particolare, ha valorizzato il fatto che le irregolarità riguardassero esclusivamente il datore di lavoro originario, fossero successive allo scioglimento della società e alla stipula del contratto di soggiorno, e che la mancata instaurazione del rapporto non fosse imputabile al lavoratore. Ha inoltre rilevato che l'Amministrazione sembrava non avere adeguatamente ponderato gli interessi coinvolti né considerato la nuova occupazione e il concreto percorso di integrazione del ricorrente, in contrasto con la proporzionalità e con l'obbligo di valutazione concreta della situazione dello straniero imposto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Ha ravvisato anche il periculum in mora, consistente nel rischio di perdita del titolo per soggiornare e lavorare regolarmente, di espulsione e di vanificazione del percorso lavorativo. Per l'effetto, ha sospeso l'efficacia del decreto impugnato, fissando l'udienza pubblica di merito al 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta sulla base della valutazione congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiede una valutazione concreta della situazione dello straniero e delle circostanze rilevanti ai fini del soggiorno; il TAR ha ritenuto non adeguatamente considerate la buona fede, la nuova occupazione e il percorso di integrazione lavorativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di valutazione del soggiorno dello straniero, l'Amministrazione deve esaminare concretamente la situazione personale e lavorativa dell'interessato, ponderando anche le circostanze sopravvenute favorevoli e non limitandosi a valorizzare automaticamente irregolarità riferibili al datore di lavoro originario.
  • La revoca di un titolo collegato a un rapporto di lavoro non può essere fondata esclusivamente su irregolarità imputabili al datore di lavoro quando il lavoratore abbia agito in buona fede, la mancata instaurazione del rapporto non sia a lui imputabile e risultino elementi concreti di integrazione socio-lavorativa.
  • La valutazione amministrativa in materia di soggiorno deve rispettare il principio di proporzionalità, bilanciando l'interesse pubblico alla regolarità dell'immigrazione con la posizione individuale dello straniero e con gli effetti dell'eventuale revoca sul soggiorno, sul lavoro e sul percorso di integrazione.
  • Ai fini della tutela cautelare, sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione della revoca del titolo di soggiorno e lavoro esponga lo straniero al rischio di perdita della regolarità del soggiorno, di espulsione e di vanificazione dell'inserimento lavorativo già intrapreso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimo affidamento

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