Cassazione Penale, Sentenza n. 27588/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per concorso in delitti di furto aggravato e furto in abitazione aggravato (capi indicati). Le censure principali denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione (anche mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., errata qualificazione giuridica e insufficienza probatoria). Con motivi aggiunti, alla luce del d.lgs. n. 150/2022 (nuovo regime di procedibilità per i reati di furto), i difensori chiedevano la declaratoria di improcedibilità per specifici capi (capo 5 relativo a Giannone e capo 7 relativo a Samparisi) in quanto le persone offese, avvisate, non avevano presentato querela nei termini transitori previsti; per Giannone però la persona offesa ha successivamente presentato querela (9.2.2023), mentre per Samparisi risulta espressa volontà della persona offesa di non sporgere querela rispetto al capo 7.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi principali di entrambi i ricorsi poiché, in tema di patteggiamento, l'impugnazione in cassazione è ammessa solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica palese, illegalità della pena). I motivi aggiunti: per Giannone sono superati dall'avvenuta proposizione della querela (querela del 9.2.2023 relativa al capo 5), per cui il suo ricorso è dichiarato inammissibile; Giannone è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Per Samparisi la Corte ha invece ritenuto fondata la doglianza relativa al capo 7: non risultando querela nonostante l'avviso alla persona offesa, quel capo è improcedibile; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di Samparisi (capo 7) e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Caltanissetta per il prosieguo.
Norme richiamate
Regime della definizione per accordo (patteggiamento): la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa norma e la decisione è stata valutata in tale contesto.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento ai casi tassativi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica evidente, illegalità della pena), rendendo inammissibili censure valutative non previste.
Norma sulle cause di proscioglimento: la Corte ha ritenuto che non sia consentito dedurre in cassazione, nel patteggiamento, la mancata verifica di cause di proscioglimento quando la censura esuli dalle ipotesi tassative di cui all'art. 448, comma 2-bis.
Ha introdotto il nuovo regime di procedibilità per i reati di furto (salvo particolari aggravanti), imponendo la necessità della querela per la procedibilità in molte fattispecie; la disciplina transitoria ha consentito avvisi alle persone offese e termini per la proposizione della querela.
dl. n. 162 del 2022 convertito con legge n. 199 del 30/12/2022
Interventi normativi collegati alla disciplina transitoria sulla procedibilità dei reati di furto, rilevanti per valutare la tempestività e l'efficacia delle querele presentate dopo la notifica dell'avviso.
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
Prevede termini e modalità della disciplina transitoria per la proposizione della querela dopo l'entrata in vigore della novella sulla procedibilità; la querela presentata entro i termini ha fatto venire meno l'eccezione di improcedibilità rispetto al capo 5.
Norma richiamata per l'inammissibilità e la condanna alle spese processuali del ricorrente inammissibile (Giannone).
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in riferimento ai profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità, a fondamento della comminazione della somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure di merito o sulla valutazione delle prove sono normalmente inammissibili.
- La novella del d.lgs. n. 150/2022 ha reso molti reati di furto procedibili solo su querela della persona offesa; se la persona offesa, avvisata, non presenta querela nei termini transitori, il reato è improcedibile e la relativa imputazione deve essere esclusa anche da una sentenza di applicazione della pena.
- Se la persona offesa presenta querela entro i termini previsti dalla disciplina transitoria, la declaratoria di improcedibilità prospettata dal difensore risulta superata.
- In presenza di più imputazioni collegate in continuazione e una di esse è dichiarata improcedibile per mancanza di querela, la sentenza di patteggiamento può essere annullata limitatamente alla posizione relativa a quella imputazione e gli atti trasmessi al giudice di merito per il prosieguo.
- Il difensore deve monitorare tempestivamente gli esiti dell'avviso alle persone offese e, se possibile, sollecitare la proposizione della querela quando la procedibilità è condizionata da essa; la mancata cura può compromettere l'efficacia delle domande di impugnazione.
- Quando si impugna una sentenza di patteggiamento conviene circoscrivere le censure alle fattispecie ammesse dall'art. 448, comma 2-bis (es. errata qualificazione palese, difetto di correlazione), evitando deduzioni di carattere probatorio o motivazionale non ammissibili.
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