Sentenza n. 5800/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Comune sulle istanze con cui la proprietaria confinante chiedeva un provvedimento espresso sullo stato e sulla definizione delle pratiche di condono edilizio nn. 833 e 1817, presentate dal proprietario del complesso confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un appartamento nel complesso Parco Le Arcate e confinante con il complesso Sporting Club, aveva chiesto di conoscere lo stato e ottenere la conclusione delle pratiche di condono edilizio nn. 833 e 1817, presentate nel 1985 e nel 1986 dal proprietario del complesso confinante. Dopo aver ottenuto l'accesso alla documentazione a seguito dell'annullamento giudiziale del precedente diniego di accesso, aveva appreso che nel 2021 il Comune aveva richiesto integrazioni documentali, preavvertendo che, in mancanza, il condono sarebbe stato denegato. Non avendo ricevuto risposta alle proprie istanze, tra cui quella del 16 giugno 2025, ha agito contro il silenzio chiedendo l'accertamento dell'obbligo comunale di rispondere e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. Il Comune ha eccepito carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere riscontrato l'istanza il 17 luglio 2026, con comunicazione che le pratiche non erano definibili per carenza documentale; nel merito ha dedotto che l'Ufficio aveva già esaminato le pratiche e richiesto le integrazioni necessarie.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di carenza di interesse e di cessazione della materia del contendere. Ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse della ricorrente in ragione della sua qualità di proprietaria confinante e ha ritenuto che la comunicazione del 17 luglio 2026, limitandosi a riferire che le pratiche non erano definibili per carenza di documentazione, fosse meramente soprassessoria e non costituisse un provvedimento conclusivo né un riscontro esaustivo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Comune di concludere le pratiche di condono nn. 833 e 1817 con un provvedimento espresso e motivato, dandone contestuale comunicazione alla ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega, assegnandogli 30 giorni dalla scadenza del termine comunale per provvedere in via sostitutiva. Le spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se assolto.
Norme richiamate
Deve, infatti, ritenersi sussistente l’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza “mediante l’adozione di un provvedimento espresso” ex art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990, in quanto il proprietario di un’area o di un fabbricato, sulla cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi le ragioni.
Il proprietario confinante che abbia un interesse legittimo all'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia può pretendere che l'amministrazione si pronunci espressamente e motivi le ragioni per cui non adotta le misure richieste.
In definitiva, va condiviso l’orientamento della giurisprudenza secondo cui “il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio (ovvero un intervento per il quale, quommodo, si ignori l’effettiva esistenza di un titolo abilitativo), è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente. Sussiste, invero, l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulategli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della Commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.”
La vicinitas qualifica l'interesse del proprietario confinante a sollecitare i poteri repressivi e sanzionatori in materia edilizia; in presenza di tale posizione, il silenzio sull'istanza è sindacabile con l'azione prevista dall'art. 31 c.p.a.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile confinante con quello interessato da un presunto abuso edilizio, o da un intervento la cui effettiva esistenza di un titolo abilitativo sia incerta, è titolare, in ragione della vicinitas e dei possibili effetti nocivi immediati e diretti, di un interesse differenziato e qualificato a sollecitare l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia e può agire contro il silenzio dell'amministrazione.
- Quando il proprietario confinante ha una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell'amministrazione sui poteri di vigilanza edilizia, l'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche per spiegare perché non adotta le misure richieste.
- Una comunicazione che si limiti a dichiarare che una pratica edilizia non è definibile allo stato per carenza documentale, senza concludere il procedimento accogliendo o respingendo la pretesa, ha natura meramente soprassessoria e non adempie l'obbligo di provvedere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →