Cassazione Penale, Sentenza n. 18427/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare per decorrenza dei termini, sostenendo che il Tribunale avesse illegittimamente aggiunto al termine massimo di durata della custodia cautelare (il doppio del termine di fase previsto dall'art. 304, comma 6, c.p.p.) ulteriori sei mesi previsti dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p., cioè computando quell'ulteriore termine nella determinazione del limite massimo in contrasto con la lettera della norma e con la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale nel calcolare la scadenza della custodia cautelare non avesse considerato l'ulteriore termine di sei mesi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis ai fini del raddoppio previsto dall'art. 304, comma 6; ha inoltre ricostruito i termini processuali e le date rilevanti (esecuzione della misura il 4/6/2019, decreto di giudizio immediato 21/11/2019, sentenza di incompetenza 15/4/2020, sospensione del termine 15/2/2021) concludendo che, anche raddoppiando il termine di fase, il limite massimo non era ancora decorso; il processo di primo grado si è poi chiuso prima della scadenza con sentenza di condanna. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Stabilisce i termini di fase (indagini e giudizio) e prevede, per taluni casi, un ulteriore termine di sei mesi (comma 1, lett. b, n. 3-bis). Tale ulteriore termine è imputabile alla fase delle indagini ma, secondo la giurisprudenza consolidata e come interpretato nella sentenza, non deve essere conteggiato quando si calcola il limite massimo di durata della custodia cautelare secondo l'art. 304, comma 6.
Il comma 2 consente la sospensione del decorso dei termini per particolare complessità del dibattimento; il comma 6 stabilisce che la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini di fase previsti dall'art. 303, escluso l'ulteriore termine previsto dall'art. 303 comma 1 lett. b n. 3-bis. La Corte ha confermato che, in presenza di sospensione, l'aumento è limitato al doppio dei termini di fase senza computare il 3-bis.
L'accertamento di aggravanti ad effetto speciale incide sulla pena edittale da considerare per la determinazione dei termini di fase ai sensi dell'art. 303; nel caso di specie l'aggravante ha elevato la pena edittale a dieci anni, rilevante per individuare i termini applicabili.
sentenza Corte di cassazione Sez. U n. 29556/2014
Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma il principio per cui l'ulteriore termine previsto dall'art. 303 comma 1 lett. b n. 3-bis non va computato ai fini del raddoppio previsto dall'art. 304 comma 6.
sentenza Corte costituzionale n. 299/2005
Principio richiamato sul corretto calcolo temporale della decorrenza dei termini in relazione alla chiusura della fase delle indagini (la decorrenza utile è quella dalla chiusura delle indagini, es. decreto di giudizio immediato), usato dalla Corte per fissare la data di partenza del termine di fase.
Massime di principio
- Quando è disposta la sospensione del decorso dei termini per particolare complessità del dibattimento (art. 304, comma 2), il limite massimo di custodia cautelare può essere aumentato fino al doppio dei termini di fase, ma senza computare l'ulteriore termine di sei mesi previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b, n. 3-bis.
- L'ulteriore termine di sei mesi previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b, n. 3-bis è imputabile alla fase delle indagini e può essere aggiunto al termine di fase in presenza di specifiche condizioni (es. trasferimento per incompetenza territoriale), ma non va sommato al raddoppio previsto dall'art. 304 comma 6.
- Per determinare la decorrenza del termine di fase occorre fare riferimento al momento della chiusura della fase delle indagini (ad esempio il decreto di giudizio immediato), e non necessariamente alla sentenza di incompetenza pronunciata successivamente.
- Se i termini risultano correttamente calcolati e non sono ancora decorso il termine massimo (anche dopo raddoppio consentito), la richiesta di revoca della misura per decorrenza dei termini sarà destinata a essere respinta; il difensore deve dunque verificare con attenzione le date rilevanti prima di proporre istanze.
- In presenza di trasferimento del procedimento o cambi di competenza, è fondamentale calcolare separatamente i termini imputabili alla fase delle indagini e quelli della fase dibattimentale, tenendo conto delle regole di imputazione previste dalla legge e dalla giurisprudenza.
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