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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33454/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo motivo ha denunciato violazione della legge penale e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta semplice prevista dall'art. 217 della legge fallimentare, sostenendo che da tale derubricazione sarebbe conseguita la prescrizione del reato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando il contrasto con i principi sull'onere della prova e sul ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure si limitavano a reiterare allegazioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale mediante motivazione ritenuta congrua e logica. La decisione di merito aveva indicato gli elementi dai quali aveva desunto la distrazione, escluso che la prospettazione difensiva eliminasse gli elementi costitutivi del reato, qualificato come reato di pericolo concreto, e richiamato i dati posti a fondamento della conclusione secondo cui l'imputato aveva agito con dolo e non con colpa. Il ricorso non aveva dedotto ritualmente un travisamento della prova e mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non contenessero effettive censure di legittimità, ma riproponessero questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e sollecitassero una rivalutazione del compendio fattuale. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    La difesa ne ha invocato l'applicazione mediante derubricazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare allegazioni già disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e logica, senza individuare effettive violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti in sede di legittimità.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, quando il ricorrente non deduca ritualmente uno specifico travisamento della prova.
  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la contestazione della distrazione e dell'elemento soggettivo richiede una censura specifica della motivazione e degli argomenti utilizzati dal giudice di merito; la mera prospettazione alternativa di una condotta colposa non è sufficiente quando la sentenza impugnata abbia indicato gli elementi dai quali desumere il dolo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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