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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18225/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Raffaele Nobile per partecipazione all'associazione camorristica clan Moccia. Il ricorrente deduceva vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, sostenendo che i collaboratori di giustizia non avevano mai fatto riferimento a lui, che le intercettazioni erano state interpretate erratamente e che i fatti dimostravano un comportamento di rifiuto di coinvolgimento da parte di Nobile, quindi l'ordinanza non aveva adeguatamente valutato le argomentazioni difensive

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione completa e logica sulla esistenza e operatività del gruppo camorristico e sul coinvolgimento del ricorrente, richiamando anche una precedente condanna irrevocabile per partecipazione associativa. Le intercettazioni, analizzate dal giudice di merito, sono state ritenute idonee a documentare la persistenza dell'attività criminale e il contributo dell'imputato; il tentativo difensivo di proporre una diversa lettura del materiale informativo è stato qualificato come rivalutazione di merito non ammissibile in sede di legittimità. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    procedimento ex art. 27 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale alla norma che regola l'adozione delle misure cautelari nell'ambito delle indagini; qui utilizzata per contestualizzare l'adozione della misura dopo la dichiarazione di incompetenza

  • Cass. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337

    il contenuto delle conversazioni è questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito; il loro apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione

    Principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito non rivedibile in Cassazione salvo manifesta illogicità, limitando il sindacato di legittimità sulla gravità indiziaria fondata su conversazioni intercettate

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per gli adempimenti della cancelleria dopo la condanna al pagamento

    Norma procedurale relativa agli adempimenti amministrativi connessi alle somme dovute dopo decisioni definitive o comunque di esecuzione

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari è delimitato: non è consentita la riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni probatorie se non per vizi di motivazione manifesti, illogicità o carenze argomentative
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; la difesa che prospetti una diversa lettura deve dimostrare che la motivazione del giudice è manifestamente illogica o contraddittoria
  • Una precedente condanna irrevocabile per partecipazione all'associazione costituisce elemento di forte rilevanza nella valutazione della gravità indiziaria e può integrare il quadro indiziario a fondamento della custodia cautelare
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non devono necessariamente menzionare espressamente il nome dell'indagato per concorrere alla definizione della struttura e delle dinamiche associative; se il quadro complessivo le collega al ricorrente, la loro assenza di riferimenti nominali non annulla il valore indiziario
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare la difesa deve individuare carenze logiche o mancanze argomentative nel provvedimento del giudice, non limitarsi a proporre una diversa valutazione di merito dei medesimi elementi
  • Se si contestano specifiche interpretazioni di conversazioni intercettate è necessario evidenziare errori di lettura o incoerenze probatorie tali da configurare motivazione manifestamente irragionevole

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