Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 14224/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensiva di provvedimento prefettizio di revoca di licenza

Giustizia amministrativa202605505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca di licenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso, con domanda cautelare, per l’annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della licenza. Il Collegio ha rilevato d’ufficio un vizio nella notificazione del ricorso introduttivo, eseguita presso la Prefettura emittente anziché presso la competente Avvocatura dello Stato. Poiché la Prefettura non si è costituita in giudizio, la questione è stata esaminata ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.

La decisione

Il Collegio ha qualificato la notificazione come nulla, e non inesistente, perché l’erroneo destinatario aveva comunque un innegabile collegamento con la vicenda controversa. Ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, ha assegnato al ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti della parte pubblica. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata: il Presidente della Sezione dovrà fissare una nuova camera di consiglio per il prosieguo cautelare. Non è stata quindi assunta una decisione sul merito dell’impugnazione né sulla sospensione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    In presenza di una notificazione nulla del ricorso, il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, così da consentire la regolare instaurazione del contraddittorio.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamata dal Collegio quale fondamento della disciplina applicata alla rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso eseguita presso un’amministrazione diversa dall’Avvocatura dello Stato competente è nulla, e non inesistente, quando l’erroneo destinatario abbia un innegabile collegamento con la vicenda controversa.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla ma non inesistente, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine per la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; la rinnovazione consente di proseguire il giudizio e non comporta, per ciò solo, una decisione di merito o cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.