Cassazione Civile, Ordinanza n. 06456/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro avvenuto durante un volo con velivolo ultraleggero, nel quale un passeggero trasportato ha chiesto il risarcimento dei danni al conducente-proprietario del mezzo, ritenuto responsabile dell’evento. Il convenuto ha chiamato in garanzia la compagnia assicuratrice del velivolo, sostenendo l’esistenza di una copertura assicurativa. Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità esclusiva del convenuto, ma ha respinto la domanda di garanzia per difetto di prova del contratto di assicurazione. In appello, il soccombente ha sostenuto che il certificato di assicurazione prodotto fosse sufficiente a dimostrare la copertura assicurativa, anche senza deposito della polizza, e che la mancata contestazione della compagnia rendesse incontestata l’esistenza del rapporto assicurativo ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Nel ricorso per cassazione, unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1888 e 2697 c.c., 115 c.p.c. e 22 d.P.R. 404/1988, lamentando che la sentenza d’appello avesse erroneamente negato efficacia probatoria al certificato di assicurazione e non avesse valorizzato la non contestazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse, in primo luogo, priva di specifica allegazione circa la copertura del particolare rischio dedotto in causa; in ogni caso, ha ribadito che, nei rapporti tra assicurato e assicuratore, il contratto di assicurazione è soggetto a prova scritta ad probationem e il certificato di assicurazione non basta a provare inter partes l’esistenza e il contenuto della polizza, occorrendo la produzione della polizza sottoscritta dalla compagnia o da un agente munito di rappresentanza. La Corte ha anche escluso che potesse operare il principio di non contestazione, sia perché riferibile ai fatti non contestati da parte costituita, sia perché la valutazione del thema decidendum e del thema probandum nel giudizio di appello non può essere mutata dalla sola condotta processuale della parte appellata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con gli effetti conseguenti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di norme di diritto.
il contratto di assicurazione richiede la prova scritta ad probationem nei rapporti tra le parti; il certificato di assicurazione non è sufficiente a provare inter partes la polizza.
richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio sulla sussistenza del rapporto assicurativo.
il principio di non contestazione opera per i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, non per supplire alla mancata prova del contratto.
art. 22 d.P.R. 404/1988
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’efficacia probatoria del certificato di assicurazione.
insieme all’art. 1888 c.c. conferma l’obbligo di prova scritta del contratto assicurativo.
richiamato per i limiti probatori connessi alla prova scritta ad probationem.
richiamato per i limiti probatori in materia di presunzioni nel contesto della prova del contratto.
la doglianza è qualificata manifestamente infondata e quindi inammissibile secondo il filtro di ammissibilità.
Massime di principio
- Nei rapporti inter partes tra assicurato e assicuratore, la prova dell’esistenza e del contenuto del contratto di assicurazione richiede la produzione della polizza sottoscritta; il certificato assicurativo non è di regola sufficiente, perché rileva soprattutto verso i terzi danneggiati e per gli adempimenti amministrativi.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato per colmare la mancanza di prova scritta di un contratto soggetto ad ad probationem, e opera comunque solo rispetto ai fatti specificamente contestabili da parte costituita.
- In sede di legittimità, la censura sulla prova del contratto deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli specifici fatti allegati nei gradi di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione che una determinata dinamica del sinistro rientri nella garanzia assicurativa richiede una specifica allegazione e dimostrazione dell’ampiezza del rischio coperto, non essendo sufficiente affermare in astratto l’esistenza di una copertura assicurativa.
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