Cassazione Penale, Ordinanza n. 26907/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per lesioni e per concorso in rapina. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento della prova, contestando in sostanza la valutazione del compendio probatorio e chiedendo una nuova lettura delle risultanze processuali. La Corte di cassazione rileva che le doglianze erano già state affrontate in appello e che il ricorso non indicava specifici travisamenti di emergenze processuali, mirando invece a una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. La sentenza d'appello aveva valorizzato certificazioni mediche e dichiarazioni delle persone offese, dalle quali emergevano sia le lesioni sia l'impossessamento del bene, ancorché per breve tempo, e la partecipazione dell'imputato all'azione di prevaricazione e sopraffazione che caratterizzava la rapina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto soltanto a ottenere una rivalutazione delle prove, senza individuare specifici travisamenti censurabili in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello fosse logica e giuridicamente corretta nel ritenere integrati gli elementi costitutivi delle lesioni e del concorso in rapina. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non è espressamente citato nel testo; la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
richiamato implicitamente attraverso i vizi dedotti nel ricorso (violazione di legge, difetto di motivazione, travisamento della prova); la Corte ribadisce che tali censure non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge, difetto di motivazione o travisamento della prova in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua specificamente l'emergenza processuale decisiva erroneamente percepita o valorizzata dal giudice di merito; non basta un generico dissenso sulla lettura delle prove.
- La configurabilità del concorso nel delitto di rapina può essere desunta anche dalla partecipazione alla condotta di sopraffazione e prevaricazione finalizzata all'impossessamento del bene, pur se l'impossessamento sia di breve durata e l'utilità perseguita non sia esclusivamente economica.
- Quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione coerente e ancorata a certificazioni e dichiarazioni delle persone offese, il ricorso che non evidenzi reali vizi logico-giuridici è destinato all'inammissibilità.
Come è indicizzato
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