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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21673/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il delitto tentato di furto con strappo, senza interventi sulla qualificazione giuridica adottata dalla Corte territoriale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un episodio di sottrazione di un telefono cellulare alla persona offesa. Nel ricorso ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa non si sarebbe trattato di furto con strappo, ma di furto aggravato dalla destrezza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte in appello, oltre che formulato in modo generico. Ha valorizzato la ricostruzione fattuale già compiuta dal giudice di merito, secondo cui l'imputato avrebbe strappato di mano il telefono alla vittima dandole anche una spallata, condotta ritenuta tipica del furto con strappo ex art. 624-bis c.p. e non del furto aggravato per destrezza.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il "furto con strappo" è configurabile quando la sottrazione avviene mediante una condotta connotata da un qualche grado di violenza sulla cosa, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene; non basta la sola rapidità o sorpresa tipica della destrezza.

  • art. 624 c.p.

    La destrezza è richiamata come criterio distintivo del furto aggravato: si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, senza la violenza tipica dello strappo.

Massime di principio

  • Nel furto, la distinzione tra destrezza e strappo dipende dalle concrete modalità dell'azione: la destrezza presuppone rapidità e abilità nell'impossessamento, mentre lo strappo implica una forma di violenza, anche solo sulla cosa, funzionale alla sottrazione.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, il motivo può essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta reiterazione delle doglianze.
  • La valorizzazione di immagini di videosorveglianza e di dichiarazioni testimoniali può sorreggere la qualificazione giuridica del fatto quando tali elementi confermano in modo coerente la dinamica materiale dell'azione contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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