Cassazione Penale, Sentenza n. 24286/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 15/01/2021, che in parziale riforma del G.U.P. aveva rideterminato le pene a seguito di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). Luca Marrazzo deduceva, tra l'altro, l'illegittimità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nella misura applicata, la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e l'errata qualificazione del fatto come rapina. Marcello De Vivo deduceva la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la errata qualificazione della condotta. Antonio De Napoli censurava la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo della pena e la riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti; inoltre il difensore eccepiva che, data la tipologia di rinunzia, la corte d'appello avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sui motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di Marrazzo relativo all'applicazione di una pena accessoria illegale: l'interdizione dai pubblici uffici va parametrata alla pena base concretamente inflitta per il reato più grave dopo la diminuzione per il rito (non sulla pena complessiva incrementata per continuazione). Pertanto la misura accessoria di anni cinque è stata annullata, poiché nei confronti di Marrazzo e De Napoli la pena base inflitta era inferiore a tre anni. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sulla base della giurisprudenza relativa al concordato/patteggiamento in appello (art. 599-bis), che esclude la sindacabilità di profili concernenti motivi rinunciati, cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e determinazione della pena salvo che questa sia illegale. Il ricorso di De Vivo è stato dichiarato inammissibile; a suo carico è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. In sintesi: annullamento senza rinvio rispetto alla sola pena accessoria per Marrazzo e De Napoli (eliminata), inammissibilità per il resto dei motivi e per il ricorso di De Vivo.
Norme richiamate
Regola il concordato/patteggiamento in appello: i motivi rinunciati con il concordato non sono sindacabili in Cassazione; sono invece ammissibili i profili relativi alla formazione della volontà dell'accordo, al consenso del P.M. e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; la misura della pena concordata non è sindacabile salvo che risulti illegale
Si riferisce alle cause di proscioglimento che, se non dedotte per tempo o rinunciate nel concordato, non sono sindacabili in Cassazione nella sede del 599-bis
Consente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza citata (Sez. 5, Sent. n.28584/2017; Sez. U, n.8411/1998; Sez. 2, n.22002/2019; Sez. 3, n.19983/2020)
Principi consolidati secondo cui, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dopo l'abbreviato o dopo la diminuzione per il rito, va considerata la pena base concretamente inflitta al reato più grave (come risultante dopo la diminuzione), e che il patteggiamento in appello limita la sindacabilità delle determinazioni pena in Cassazione salvo illegalità
Menzione S.U. RG. 34442/20
Richiamata per il principio che la questione della illegittimità di una pena accessoria può essere esaminata anche se il ricorso risulterebbe altrimenti inammissibile
Massime di principio
- La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici va parametrata alla pena base concretamente inflitta per il reato più grave dopo la diminuzione per il rito; non va presa a riferimento la pena complessiva aumentata per il concorso/continuazione
- Nel patteggiamento/concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) sono inammissibili in Cassazione le censure relative a motivi espressamente rinunciati, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della determinazione della pena, salvo che la pena stessa sia illegale
- Se la pena applicata risulta illegale (es. pena accessoria non calcolata secondo i criteri di legge), la Corte di Cassazione può intervenire anche quando altre censure risultino inammissibili
- La parte che propone ricorso in Cassazione inammissibile può essere condannata alle spese e a somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare il profilo di colpa del ricorso
- In casi analoghi è strategico, se si contesta una pena accessoria, dimostrare che la misura deriva da un erroneo criterio di calcolo (p.es. uso della pena complessiva anziché della pena base post-diminuzione) perché ciò rende ammissibile il sindacato di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →