Cassazione Penale, Sentenza n. 7963/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denuncIa la mancata assunzione di prova decisiva per due richieste di rinnovazione dibattimentale rifiutate: (1) l'escussione della persona offesa, la cui reperibilità sarebbe sopravvenuta e le cui dichiarazioni predibattimentali erano state acquisite; (2) l'escussione di Alessia Forassi, ex fidanzata, ritenuta decisiva per verificare la presenza del ricorrente sul luogo del fatto. Si censura altresì la motivazione della Corte di appello come contraddittoria e illogica per il primo motivo e aspecifica per il secondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio limitatamente a quel punto, poiché la Corte di appello non ha motivato circa la documentazione depositata dalla difesa che dimostrava la sopravvenuta reperibilità della persona offesa e l'assenza di un esame sulla effettiva irreperibilità ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali. Ha invece dichiarato il secondo motivo non consentito per aspecificità e per mancato confronto con la motivazione di appello che aveva rigettato la richiesta in maniera articolata.
Norme richiamate
art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Consente che, nei ricorsi per cassazione, i motivi siano esposti nei limiti necessari per la motivazione della Corte; qui è richiamato per delimitare la ricostruzione dei motivi nel processo di cassazione.
Regola la lettura delle dichiarazioni predibattimentali quando il testimone è irreperibile: la lettura è ammessa solo se è provata l'effettiva impossibilità di assicurare la presenza del teste a dibattimento dopo l'esperimento di tutti gli adempimenti di legge.
Sez. 6, n. 35579 del 29/04/2021 (giurisprudenza)
Affermato che l'irreperibilità integra la sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova solo se risulta l'impossibilità effettiva di notificare la citazione o di assicurare la presenza del teste dopo esperimenti infruttuosi di tutti gli adempimenti previsti.
Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017 (giurisprudenza)
Stabilito che, ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto irreperibile, il giudice deve aver svolto ogni possibile accertamento sulle cause dell'irreperibilità e deve escludere che la mancata comparizione sia frutto di una libera scelta del teste.
Massime di principio
- Quando la difesa chiede la rinnovazione istruttoria per escutere un teste ritenuto decisivo, la Corte d'appello deve motivare specificamente il diniego e valutare la documentazione sopravvenuta che attesti la reperibilità del teste.
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere lette solo se è provata l'effettiva impossibilità di assicurare la presenza del teste in udienza dopo l'esaurimento di tutte le formalità di ricerca e notifica; il giudice deve documentare gli accertamenti compiuti sulle cause dell'irreperibilità.
- L'omissione di un minimo apprezzamento e motivazione su elementi rilevanti posti dalla difesa (es. prove di reperibilità del teste) costituisce vizio che può determinare l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
- Un motivo di ricorso che si limiti a reiterare istanze già proposte in sede di merito senza confrontarsi con le argomentazioni e la motivazione della Corte di appello è soggetto a non consentibilità per aspecificità.
- In presenza di elementi nuovi acquisiti in procedimenti paralleli (es. ascolto della persona offesa in giudizio relativo a coimputati), la Corte d'appello deve valutare se tali elementi impongono l'escussione della stessa nel giudizio principale per garantire il contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7713/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7715/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7717/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7718/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7719/2024 del 22/02/2024
- Sentenza penale · 22 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7720/2024 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →