Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11814/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto integrata la forma tentata del delitto di furto aggravato. Con il primo motivo denunciava vizi di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, criticando la valutazione del quadro probatorio e chiedendo, in sostanza, una nuova lettura delle fonti di prova. Con il secondo motivo deduceva inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per la mancata pronuncia sui motivi aggiunti di appello relativi alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la Corte territoriale non si fosse espressa espressamente su tale domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato con motivazione congrua e logica dai giudici di merito. Ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la stessa motivazione della Corte di appello escludeva la particolare tenuità del fatto, avendo la condotta reso l'edificio più fatiscente e pericoloso; la richiesta difensiva risultava quindi implicitamente disattesa da una motivazione incompatibile con essa. Seguono condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era applicabile perché l'offesa non poteva considerarsi di modesta entità, anche in ragione del peggioramento delle condizioni dell'edificio e del connesso profilo di pericolosità.

  • art. 625 c.p.

    Il reato oggetto di giudizio era qualificato come furto aggravato nella forma tentata.

  • art. 56 c.p.

    La Corte di appello aveva ritenuto sussistente l'ipotesi tentata del delitto contestato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua, logica e abbia dato conto dello scrutinio delle prove.
  • Le doglianze che attaccano esclusivamente il merito dell'apprezzamento probatorio, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, sono inammissibili in cassazione.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto può ritenersi implicitamente disattesa quando la motivazione della decisione di merito esprima valutazioni logicamente incompatibili con la modesta entità dell'offesa.
  • La particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la condotta abbia prodotto un'offesa non modesta, apprezzata anche in base agli effetti concreti del fatto e al suo maggiore disvalore materiale o pericoloso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.