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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32579/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la loro responsabilità, in concorso, per un furto pluriaggravato rimasto allo stadio del tentativo. Il primo imputato ha dedotto, con riferimento alle aggravanti della violenza sulle cose, della destrezza e del danno patrimoniale di rilevante gravità, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, trattandosi di tentativo, tali aggravanti non fossero correttamente configurabili o comunque non fossero adeguatamente giustificate. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche. Il secondo imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della destrezza. La Corte ha rilevato che le doglianze del primo ricorrente sulle aggravanti erano meramente reiterative e non si confrontavano con le risposte della Corte territoriale. Nel merito, ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione relativa alle modalità dell'azione: il valore elevato delle bottiglie, il danneggiamento e la rigatura delle etichette funzionali all'impossessamento e la condotta coordinata dei due imputati, diretti verso casse diverse e intenti a pagare altra merce per distrarre i cassieri. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il riconoscimento del danno patrimoniale di ingente entità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e ha considerato legittimo il diniego delle attenuanti generiche fondato sui precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative all'aggravante della destrezza, richiamando la speciale abilità diretta a distogliere l'attenzione del possessore e l'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata. Ha ritenuto corretta anche la motivazione sull'aggravante della violenza sulle cose, ravvisabile nel danneggiamento delle cose altrui quando sia necessaria un'attività di ripristino, nonché quella sul danno patrimoniale di ingente entità. È stato ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali. All'inammissibilità è seguita la condanna di entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel furto aggravato, l'aggravante della destrezza è configurabile quando la condotta presenta una speciale abilità diretta a distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo della cosa, integrando un quid pluris rispetto alla normale materialità del furto.
  • L'aggravante della destrezza ricorre anche quando l'agente crea o sfrutta intenzionalmente una condizione favorevole per allentare la sorveglianza del possessore e neutralizzarne gli effetti.
  • L'aggravante della violenza sulle cose sussiste quando l'agente esercita energia fisica sulla cosa altrui provocandone rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione, mutamento di destinazione o distacco di una componente essenziale, in modo da rendere necessaria un'attività di ripristino della funzionalità.
  • Il danno patrimoniale di ingente entità può essere ritenuto provato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, purché la motivazione della decisione ne dia adeguatamente conto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche mediante il riferimento ai precedenti penali dell'imputato.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte in appello senza confrontarsi con le specifiche risposte fornite dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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