Cassazione Penale, Ordinanza n. 04000/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, ritenendo entrambi i motivi generici o manifestamente infondati. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di un amministratore unico di una società dichiarata fallita per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la motivazione della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare; con il secondo ha contestato la motivazione relativa all'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e del patrimonio societario. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e comunque manifestamente infondato, osservando che la pretesa confessione risultava riscontrata dal dato documentale e che, in presenza di ammanchi di beni societari, incombe sull'amministratore dare spiegazione della loro destinazione. Ha inoltre rilevato che le ulteriori censure tendevano a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità se non viene dedotto uno specifico travisamento. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio non appartiene al fatto tipico della bancarotta semplice documentale, ma semmai alla diversa ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
"evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili"
L'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito è evento della bancarotta fraudolenta documentale, non elemento del fatto tipico della bancarotta semplice documentale.
"è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma 2, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito"
La bancarotta semplice documentale non richiede, quale elemento costitutivo, l'impossibilità di ricostruire gli affari o il patrimonio del fallito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito è inammissibile se non denuncia specifici e decisivi travisamenti del materiale processuale.
- La motivazione della sentenza impugnata è censurabile in cassazione solo nei limiti della verifica della sua coerenza logica e completezza, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- In presenza di ammanchi di beni societari, grava sull'amministratore l'onere di fornire una spiegazione della destinazione impressa ai beni mancanti.
- L'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito non integra il fatto tipico della bancarotta semplice documentale, ma appartiene alla diversa fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.
- La deduzione di un elemento costitutivo riferito a una diversa figura di reato non può fondare l'annullamento della condanna per la fattispecie effettivamente contestata e ritenuta in sentenza.
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