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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Massa, sezione lavoro, 1.3.2024, n. 55.

Giustizia amministrativa202501174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Liguria ha declinato la propria competenza e ha indicato quale giudice competente il TAR Toscana. La competenza per il ricorso di ottemperanza spetta infatti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza della cui esecuzione si chiede l'ottemperanza. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Toscana entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio non ha disposto nulla sulle spese.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Massa, sezione lavoro, 1 marzo 2024, n. 55, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Massa, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per l'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero si è costituito per resistere. Il TAR Liguria ha rilevato d'ufficio il proprio difetto di competenza territoriale ai sensi dell'art. 113 c.p.a., poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Massa, avente sede nella circoscrizione del TAR Toscana.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.a.

    Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    La competenza per il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lettere c), d) ed e), c.p.a.

    Il richiamo individua i casi di ottemperanza ai quali si applica il criterio di competenza territoriale previsto dall'art. 113 c.p.a.

Massime di principio

  • Per il ricorso di ottemperanza relativo a una sentenza emessa dal giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
  • Quando il ricorso di ottemperanza è proposto davanti a un TAR territorialmente incompetente, il giudice deve declinare la competenza e indicare il TAR competente; la causa può essere riassunta davanti a quest'ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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